Cassazione Civile, Ordinanza n. 14405/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria e le cartelle presupposte deducendo di non aver ricevuto il preavviso di iscrizione ipotecaria e di non aver ricevuto le cartelle esattoriali. In sede di merito i giudici avevano ritenuto regolari le notifiche, eseguite presso un indirizzo diverso da quello risultante dalla residenza anagrafica della destinataria. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) violazione degli artt. 115, 116 e 140 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, oltre a vizio di motivazione, per avere la CTR considerato valida la notifica del preavviso effettuata presso un indirizzo non più attuale e senza raccomandata informativa; (2) violazione dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che, conosciuti residenza e indirizzo, la notifica avrebbe dovuto seguire il rito dell'art. 140 c.p.c. e, in ogni caso, non quello per irreperibile assoluto; (3) analoghe censure sulla notificazione delle cartelle esattoriali, anch'esse eseguite presso il vecchio indirizzo e senza raccomandata informativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il preavviso di iscrizione ipotecaria e le cartelle erano stati notificati con il rito degli irreperibili presso un indirizzo che non coincideva con la residenza anagrafica della contribuente, residenza trasferita e denunciata nei modi di legge sin dal 1993. Ha richiamato il principio per cui la notifica degli atti tributari segue l'art. 140 c.p.c. quando sono noti residenza e indirizzo del destinatario ma non sia possibile la consegna per temporanea irreperibilità, mentre si applica l'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 quando il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto. Poiché le notifiche erano state effettuate in un luogo non più opponibile alla destinataria, la notifica è stata ritenuta nulla. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre condannato in solido Agenzia delle Entrate, Agente della riscossione e intimati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione al difensore antistatario, e ha compensato le spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare violazioni di legge e vizio di motivazione in cassazione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 140 c.p.c.
Si applica alla notifica quando residenza e indirizzo del destinatario siano conosciuti ma la consegna non sia stata possibile per temporanea irreperibilità; richiede deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa.
art. 143 c.p.c.
Evocato nel ricorso come disciplina di notifica presso indirizzo non più attuale, ma la Corte risolve la controversia principalmente in base all'art. 140 c.p.c. e al regime tributario speciale.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Per gli atti tributari impositivi, la notifica segue l'art. 140 c.p.c. se residenza e indirizzo sono conosciuti; si applica invece la lett. e) quando il contribuente risulta trasferito in luogo sconosciuto dopo le ricerche nel comune del domicilio fiscale.
art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
Opera quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché trasferito in luogo sconosciuto, dopo le necessarie verifiche nel comune del domicilio fiscale.
art. 44 c.c.
Il trasferimento di residenza denunciato nei modi di legge è opponibile ai terzi di buona fede.
art. 31 disp. att. c.c.
Richiamato quale base per ritenere provato e opponibile il trasferimento di residenza denunciato secondo legge.
Massime di principio
- Negli atti tributari impositivi, se la residenza e l'indirizzo del destinatario sono conoscibili e il mancato recapito dipende da temporanea irreperibilità, la notifica va eseguita secondo l'art. 140 c.p.c., con deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa.
- Se il contribuente ha trasferito la residenza in modo regolarmente denunciato e tale trasferimento è opponibile ai terzi, la notifica eseguita presso il precedente indirizzo non è valida.
- Quando la notifica è stata eseguita secondo un rito non corrispondente alla situazione concreta del destinatario, l'atto notificato è affetto da nullità e i vizi si propagano agli atti presupposti impugnati.
- In presenza di una nullità della notificazione chiaramente desumibile dagli atti e senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.
- La distinzione decisiva, ai fini della notifica tributaria, è tra temporanea irreperibilità presso residenza nota e trasferimento in luogo sconosciuto, che comportano regimi notificatori diversi.
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