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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20039/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dal diniego, da parte dell'Ufficio, del condono tombale richiesto dalla società contribuente ai sensi dell'art. 9 della L. n. 289 del 2002. L'Amministrazione aveva negato l'accesso alla definizione agevolata sostenendo, da un lato, che la richiesta si inserisse in un contesto fraudolento finalizzato alla commissione di reati tributari, con conseguente operatività del raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, e, dall'altro, che la dichiarazione fosse invalida perché in frode alla legge. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio confermando l'annullamento del diniego. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, per asserita violazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; 2) violazione dell'art. 9 L. n. 289 del 2002 e degli artt. 1324 e 1344 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato la regolarità formale dell'istanza e la pretesa anteriorità dei fatti illeciti rispetto alla legge di condono, senza considerare il complessivo disegno fraudolento e le condanne penali relative al gruppo societario.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendolo tempestivo alla luce del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., della sospensione feriale e della disciplina sulla perfezione della notifica per il notificante. Nel merito, ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente ma contenesse un nucleo argomentativo sufficiente, fondato sull'assenza, per l'anno 2002, di una norma di favore già vigente e sulla mancanza di elementi idonei a dimostrare che il condono fosse inserito in un meccanismo fraudolento direttamente riferibile alla contribuente. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché la decisione di merito era sorretta da una ratio autonoma non specificamente censurata, relativa alla decadenza dell'Ufficio per tardivo esercizio del potere di diniego, oltre che all'assenza di prova di violazioni o operazioni fraudolente nel periodo rilevante. Per tale ragione il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 9 L. n. 289 del 2002

    La disposizione sul condono tombale è stata considerata applicabile secondo la lettura della CTR anche all'anno d'imposta 2002; la Corte ha però rilevato che, per escludere il condono, occorreva dimostrare un effettivo inserimento dell'istanza in un meccanismo fraudolento riferibile alla contribuente.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fatti penalmente rilevanti; la Corte ha dato rilievo al fatto che tale profilo era stato assorbito in una ratio autonoma non censurata.

  • artt. 1324 e 1344 c.c.

    Invocati per sostenere l'inopponibilità all'Amministrazione di negozi in frode alla legge; la Corte non ha accolto la censura perché mancava una specifica censura alla ratio autonoma sulla decadenza e comunque non risultava provato il contesto fraudolento riferibile alla parte contribuente.

  • artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati per denunciare il vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la nullità ritenendo la motivazione sufficientemente comprensibile.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per dedurre la mancanza di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR non meramente apparente.

  • art. 111 Cost.

    Usato come parametro costituzionale del dovere di motivazione; non è stata ravvisata alcuna violazione.

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, richiamata per veicolare le censure di nullità e violazione di legge.

  • art. 327 c.p.c.

    Applicato per stabilire che, in mancanza di notificazione della sentenza impugnata, il termine per ricorrere era quello semestrale.

  • art. 155, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per affermare che la scadenza cadente di sabato è prorogata al primo giorno non festivo successivo.

  • art. 149, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per individuare, nel procedimento di notificazione a mezzo posta, il momento di perfezionamento per il notificante nell'accettazione della raccomandata.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando manca del tutto il percorso logico-giuridico della decisione; non è nulla se dal testo della sentenza è comunque ricostruibile il nucleo argomentativo essenziale della ratio decidendi.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes autonome e ciascuna è idonea da sola a reggerla, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; la mancata impugnazione di una di esse rende inammissibili o irrilevanti i motivi diretti contro le altre.
  • In materia di diniego del condono, l'Amministrazione non può fondarsi su mere affermazioni di contesto fraudolento, ma deve offrire elementi idonei a provare che la specifica istanza o i comportamenti della contribuente si inseriscano in un meccanismo fraudolento rilevante ai fini dell'esclusione del beneficio.
  • Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, in mancanza di notificazione della sentenza impugnata si applica il termine semestrale; se la scadenza cade di sabato, opera la proroga al primo giorno non festivo successivo.
  • Nel giudizio di legittimità la verifica della motivazione va compiuta sul contenuto complessivo della sentenza, valorizzando il nucleo logico essenziale e non singole espressioni isolate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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