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Ordinanza

Ordinanza del 12/09/2018 n. 22216 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso proposti da CONSOGEA contro la sentenza d’appello, che aveva escluso l’obbligo dell’INPS di prorogare o rinnovare l’appalto, negato l’esistenza di un affidamento tutelabile e respinto la richiesta di rivalutazione monetaria per difetto di prova. Il ricorso è stato rigettato; le spese sono state compensate, con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Rigetto del ricorso CONSOGEA contro l’INPS per pretese risarcitorie relative a un appalto di servizi e responsabilità precontrattuale

Rigetto del ricorso CONSOGEA contro l’INPS

La controversia riguarda le pretese risarcitorie avanzate da CONSOGEA nei confronti dell’INPS in relazione a un appalto avente a oggetto la registrazione contabile dei dati contributivi dei lavoratori domestici presenti negli archivi dell’Istituto. La Corte di cassazione ha esaminato sette motivi di ricorso e li ha dichiarati inammissibili, confermando sostanzialmente la decisione di merito.

Origine della controversia e domande proposte

Il Consorzio Sogesa, poi indicato come CONSOGEA, aveva convenuto in giudizio l’INPS sostenendo di aver subito danni rilevanti a causa del comportamento dell’ente pubblico. Le pretese riguardavano:

  • gli oneri sostenuti, sia previsti sia non previsti, in vista di un rapporto di appalto di servizi poi non prorogato o rinnovato;
  • il ritardo nel pagamento di alcune fatture;
  • il mancato svincolo delle fideiussioni.

Il Tribunale aveva respinto le domande, ad eccezione di quella relativa agli interessi per il ritardato pagamento dei corrispettivi indicati nelle fatture elencate nel documento n. 21.

Decisione della Corte d’appello

La Corte d’appello aveva respinto integralmente l’appello principale del Consorzio e aveva confermato il rigetto delle pretese risarcitorie. In particolare, aveva escluso che l’INPS fosse obbligato ad affidare al Consorzio un volume di documenti più ampio rispetto a quello effettivamente assegnato, sulla base delle delibere dell’ente n. 59 e n. 177 del 1982 e dell’accordo ministeriale del maggio 1982.

Secondo il giudice di merito, tali atti autorizzavano soltanto determinate attività e non attribuivano al Consorzio un diritto alla stipula dell’appalto per l’intero volume di documenti da trattare. Non risultava, inoltre, una presupposizione né una violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, poiché l’incapacità dell’INPS di provvedere direttamente e l’accordo sindacale relativo agli appalti non erano sufficienti a fondare un diritto del Consorzio.

La nota del 20 giugno 1982 aveva chiarito che le eventuali assunzioni avrebbero avuto effetto soltanto in caso di aggiudicazione dell’appalto. Pertanto, la stipula e il contenuto del contratto costituivano una mera eventualità e il Consorzio non poteva fondare su tali elementi una legittima aspettativa giuridicamente tutelabile.

La Corte d’appello aveva inoltre qualificato come nuova, e quindi inammissibile, la domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale dell’INPS, proposta soltanto nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 183 c.p.c., escludendo che l’eventuale accettazione del contraddittorio da parte dell’INPS in primo grado potesse sanare la tardività.

Primo e secondo motivo: collegamento tra atti e obbligo di reiterazione dell’appalto

Con i primi due motivi CONSOGEA sosteneva che le delibere interne dell’INPS, l’accordo ministeriale del maggio 1982 e il contratto di appalto del 3 gennaio 1984 dovessero essere interpretati unitariamente. Secondo la ricorrente, dal loro collegamento sarebbe derivato l’obbligo dell’INPS di reiterare gli appalti fino al completamento del trattamento dei dati che l’ente non era in grado di elaborare direttamente, con conseguente responsabilità per la mancata proroga alla prima scadenza.

La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. La sentenza impugnata aveva infatti esaminato tutti gli atti, sebbene eterogenei, e li aveva interpretati escludendo qualsiasi preordinazione o accordo finalizzato alla reiterazione dell’appalto nei termini prospettati dal Consorzio.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’accertamento della natura, dell’entità, delle modalità e delle conseguenze del collegamento negoziale appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici o giuridici, come affermato da Cass. n. 11974/2010.

Il principio è stato ritenuto applicabile anche quando il preteso collegamento riguardi una pluralità eterogenea di atti, quali:

  • contratti;
  • provvedimenti amministrativi;
  • accordi sindacali;
  • altri atti non aventi contenuto strettamente negoziale.

Perché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici eterogenei, idoneo a produrre un vincolo unitario a carico di una parte, devono sussistere entrambi i seguenti requisiti:

  • un requisito oggettivo, rappresentato dal nesso teleologico tra gli atti, diretti a regolare gli interessi delle parti nell’ambito di una finalità pratica e di un assetto economico globale e unitario;
  • un requisito soggettivo, consistente nel comune intento pratico delle parti di volere, oltre agli effetti tipici dei singoli atti, anche il loro coordinamento per il conseguimento di un ulteriore fine autonomo sul piano causale.

La verifica della ricorrenza di tali requisiti è riservata al giudice di merito, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione.

Terzo, quarto e quinto motivo: responsabilità precontrattuale e affidamento

I motivi dal terzo al quinto riguardavano la declaratoria di inammissibilità della domanda di responsabilità precontrattuale dell’INPS per violazione dell’affidamento. CONSOGEA sosteneva che:

  • la responsabilità extracontrattuale e la violazione del dovere di correttezza precontrattuale fossero già desumibili dalle argomentazioni contenute nell’atto di citazione;
  • la domanda non fosse nuova, ma fosse stata soltanto precisata o modificata nei limiti consentiti dall’art. 183 c.p.c.;
  • l’erronea declaratoria di inammissibilità avesse determinato anche un’omessa pronuncia sulla domanda.

La Corte ha dichiarato inammissibili anche tali motivi. Ha rilevato, innanzitutto, che il ricorso conteneva trascrizioni molto ampie degli atti processuali, accompagnate da annotazioni, senza tuttavia formulare una critica decisiva rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

Il giudice di merito aveva escluso, sulla base dell’interpretazione complessiva degli atti e dei negozi, l’esistenza di qualsiasi vincolo giuridico, anche solo apparente, a carico dell’INPS. In tale ricostruzione, l’appaltatore non poteva fondare neppure una semplice aspettativa giuridicamente rilevante.

Di conseguenza, la ricorrente non aveva spiegato in che modo la domanda di responsabilità precontrattuale, anche se fosse stata ritualmente proposta, avrebbe potuto condurre all’accoglimento delle pretese risarcitorie, considerati i fatti accertati dal giudice di merito. La censura è stata quindi ritenuta priva di decisività.

Sesto motivo: rivalutazione monetaria del credito

Con il sesto motivo CONSOGEA contestava il rigetto della domanda di rivalutazione monetaria del credito riconosciuto. La ricorrente sosteneva che l’obbligazione risarcitoria, anche se derivante da inadempimento contrattuale, fosse un debito di valore e dovesse quindi essere rivalutata fino alla liquidazione. Sosteneva inoltre che, nelle obbligazioni pecuniarie, il maggior danno fosse generalmente riconoscibile in via presuntiva.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza d’appello. Il rigetto non era fondato sull’esclusione astratta della rivalutazione o del maggior danno, bensì sul difetto di prova del danno concretamente allegato.

La mera allegazione del pregiudizio, infatti, è distinta dalla sua dimostrazione; il motivo di ricorso si limitava ad affermare l’esistenza di un’allegazione, senza confrontarsi con la ragione effettiva della decisione reiettiva.

Settimo motivo: maggior danno da ritardo nei pagamenti

Il settimo motivo, subordinato al sesto, denunciava la violazione o falsa applicazione dell’art. 1224 c.c. La ricorrente richiamava il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19499/2008, secondo cui, nelle obbligazioni pecuniarie, il maggior danno da ritardo può presumersi quando il tasso degli interessi moratori sia inferiore al rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro a un anno.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, anche perché assorbito dalla declaratoria relativa al sesto motivo. Ha comunque precisato che il principio richiamato non esonera il creditore dalla prova quando venga dedotto un danno superiore a quello presunto, ad esempio perché derivante dal ricorso al credito bancario durante il periodo di mora. Sono stati richiamati, sul punto, Cass. n. 6684/2018 e Cass. n. 3029/2015.

Nel caso concreto, CONSOGEA aveva sostenuto di aver dovuto ricorrere al credito bancario. La Corte d’appello aveva però respinto la domanda perché il Consorzio non aveva assolto adeguatamente l’onere di provare il maggior danno. Pertanto, la decisione non si fondava sulla negazione della presunzione prevista dalle Sezioni Unite, ma sulla mancanza di una prova persuasiva del danno effettivamente subito. La censura proposta risultava quindi inconferente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

Esito del giudizio e conseguenze economiche

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di CONSOGEA.

In considerazione della complessità della vicenda, ritenuta per alcuni aspetti non del tutto chiara e univoca, le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.

La Corte ha tuttavia dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

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