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Sentenza

Sentenza n. 269/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202502774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto all'assegnazione di 500 euro mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere 500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Deduceva l'inadempimento dell'Amministrazione e chiedeva: l'ordine di esecuzione del giudicato; la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme riconosciute dal titolo, dedotti eventuali importi già versati, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza. Ha precisato che i conteggi della ricorrente relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'Amministrazione: l'importo deve essere rideterminato secondo il titolo giudiziale e la legge, in particolare quanto a misura e decorrenza degli interessi. Sono stati riconosciuti anche gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti di legge. La richiesta di penalità di mora è stata esclusa perché, considerata l'esiguità del debito, l'astreinte sarebbe stata manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato un commissario ad acta, con incarico da attivarsi su istanza della creditrice e da eseguire nei successivi 120 giorni; nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti a esse equiparati.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata poiché, in relazione all'esiguità del debito, sarebbe risultata manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che impongono il pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • art. 1283 c.c. e artt. 1282 e ss. c.c.

    La quantificazione del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata dall'Amministrazione secondo il titolo giudiziale e i parametri legali relativi a misura e decorrenza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato sull'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e sull'inadempimento dell'amministrazione; il giudice deve ordinare le attività necessarie a dare esecuzione al comando giudiziale, senza modificare o integrare costitutivamente il diritto riconosciuto dal titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione: capitale residuo, interessi e accessori devono essere determinati sulla base del titolo, degli eventuali pagamenti parziali e dei parametri stabiliti dalla legge.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento da parte delle amministrazioni dello Stato deve essere decorso prima dell'attivazione delle iniziative di recupero coattivo fondate sul titolo esecutivo notificato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in concreto, l'esiguità dell'obbligazione rende l'astreinte manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva rispetto alla funzione di coazione all'adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e a un'apposita istanza del creditore.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico cui sono già istituzionalmente affidate funzioni inerenti alla gestione della spesa oggetto dell'ottemperanza, l'incarico commissariale può essere svolto senza riconoscimento di compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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