Cassazione Civile, Ordinanza n. 21376/2021 del 26/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
La controversia nasce da un precetto intimato dalla cessionaria di un credito asseritamente acquistato da una cooperativa. La debitrice ha proposto opposizione contestando, tra l'altro, la validità della cessione per mancanza di data certa, la spendita del titolo esecutivo, la prescrizione del credito, la simulazione della cessione e i poteri del liquidatore della cooperativa. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo il credito soggetto a prescrizione decennale, la cessione idonea a legittimare la spendita del titolo e non necessaria la data certa; la Corte d'appello ha invece accolto l'appello principale dell'opponente, affermando la prescrizione quinquennale perché il debito era inerente al rapporto sociale. La cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi, denunciando: sanatoria del vizio di spedizione in forma esecutiva; erroneo rilievo della prescrizione quinquennale; errata ripartizione dell'onere probatorio sulla simulazione; violazione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo; omesso esame della natura del credito e della documentazione assembleare; uso di documenti non prodotti; insussistenza della necessità di data certa della cessione nei confronti di un socio successore della cooperativa; omesso esame della qualità di successore della resistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., rilevando che il ricorso non consentiva di comprendere in modo chiaro e completo la vicenda sostanziale e processuale, il contenuto delle domande e delle eccezioni svolte nei gradi di merito, né il tenore della motivazione della sentenza impugnata. Le censure risultavano inoltre confuse, perché mescolavano le questioni relative al titolo giudiziale, alla cessione del credito e all'opposizione esecutiva senza ricostruire con precisione quando e come i singoli temi fossero stati dedotti. La Corte ha richiamato il principio di specificità e chiarezza del ricorso per cassazione, sottolineando che la sua inosservanza impedisce il controllo di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, n. 3, c.p.c.
obbligo di esposizione sommaria dei fatti della causa
Il ricorso deve contenere una esposizione chiara e completa del fatto sostanziale e della sequenza processuale, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza dover ricorrere ad altre fonti o atti.
art. 475 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla spedizione in forma esecutiva del titolo.
art. 156 c.p.c.
Richiamato per sostenere la sanatoria del vizio processuale per raggiungimento dello scopo.
art. 111 Cost.
Evocato in relazione ai principi di giusto processo e alla necessità di chiarezza e sinteticità dell'impugnazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla Corte per evidenziare che la regola di specificità del ricorso tutela effettivamente il diritto di difesa.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla Corte quale parametro convenzionale a sostegno dell'esigenza di chiarezza e ordine del processo.
art. 2495 c.c.
Richiamato nei motivi in relazione alla cancellazione della cooperativa e agli effetti sulla cessione e sulla qualità delle parti.
art. 1263 c.c.
Richiamato nei motivi per la disciplina della cessione del credito.
art. 2424 c.c.
Richiamato nei motivi in relazione alla iscrizione del credito in bilancio.
art. 1417 c.c.
Richiamato nei motivi con riferimento alla prova della simulazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi per la ripartizione dell'onere della prova, in particolare sulla simulazione della cessione.
art. 2909 c.c.
Richiamato nei motivi in relazione alla dedotta efficacia del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo.
art. 2945 c.c.
Richiamato nei motivi in tema di effetti interruttivi e permanenza del giudicato sulla prescrizione.
art. 2946 c.c.
Richiamato nei motivi per sostenere la prescrizione decennale.
art. 2949 c.c.
Richiamato nei motivi e nella difesa per la prescrizione quinquennale dei crediti societari.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nei motivi rispetto all'ammissibilità di documenti e deduzioni in appello.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi in relazione alla valutazione delle prove e dei documenti.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nei motivi con riguardo al contraddittorio sulla prova documentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa deve essere sufficientemente completa e chiara da consentire alla Corte di comprendere la vicenda sostanziale, la sequenza processuale e le questioni effettivamente decise nei gradi di merito senza ricorrere ad altre fonti.
- La violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c. sussiste quando la narrazione dei fatti e i motivi di ricorso risultano confusi o frammentari al punto da impedire l'individuazione delle questioni dedotte, discusse e decise.
- Nel giudizio di legittimità il principio di specificità delle impugnazioni è particolarmente rigoroso: il ricorrente deve selezionare e ordinare i profili di fatto e di diritto rilevanti, esponendo in modo intellegibile le critiche alla sentenza impugnata.
- La mescolanza, nel ricorso per cassazione, di vicende riferite a titoli giudiziali, cessioni di credito e successive opposizioni, senza una ricostruzione lineare dei passaggi processuali, può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- L'esigenza di chiarezza e sinteticità del ricorso per cassazione è funzionale non solo al controllo di legittimità, ma anche alla tutela effettiva del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo.
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