Circolare numero 18 del 07-02-2020
La presente circolare fornisce indicazioni in merito all’esercizio del diritto all’accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. “opzione donna”, già disciplinato con decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, per il quale la legge di bilancio 2020 ha prorogato i termini per la maturazione dei requisiti necessari entro il 31 dicembre 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge 27 dicembre 2019, n. 160 modifica l'art.16 del decreto-legge n.4/2019 estendendo al 31 dicembre 2019 il termine per il conseguimento dei requisiti per l'opzione donna. La disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2020; la pensione viene liquidata con le regole del sistema contributivo (D.Lgs. 180/1997) e sono previste specifiche decorrenze a seconda della gestione previdenziale e del comparto di appartenenza.
Proroga opzione donna: estensione termine al 31 dicembre 2019 e istruzioni operative
Punti principali
Riferimenti normativi
Legge 27/12/2019 n.160, modifica art.16 del D.L. 28/01/2019 n.4 convertito con L.26/2019; applicazione del D.Lgs. 30/04/1997 n.180 per il calcolo contributivo.
Termine di maturazione requisiti
Il termine per maturare i requisiti per l'opzione donna è prorogato al 31 dicembre 2019 (in luogo del 31 dicembre 2018). La norma è in vigore dal 1° gennaio 2020.
Requisiti di accesso
Anzianità contributiva minima di 35 anni; età anagrafica minima 58 anni per lavoratrici dipendenti e 59 anni per lavoratrici autonome. I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi di speranza di vita.
Decorrenza del trattamento
Per lavoratrici dipendenti decorrenza 12 mesi dalla maturazione dei requisiti; per lavoratrici autonome 18 mesi. Per comparto scuola e AFAM valgono le decorrenze speciali previste dall'art.59, comma 9, L.449/1997 (1° settembre 2020 e 1° novembre 2020).
Limiti e possibilità di decorrenza
La pensione non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2020; le beneficiarie che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2019 possono scegliere anche una decorrenza successiva alla prima utile.
Modalità di calcolo
Il trattamento è liquidato esclusivamente con le regole del sistema contributivo previste dal D.Lgs. n.180/1997.
Rinvio ad istruzioni precedenti
Per quanto non diversamente previsto dalla circolare si rinvia alle istruzioni della circolare n.11 del 29 gennaio 2019.
Testo integrale
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