Circolare numero 17 del 06-02-2020
Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2020 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'adeguamento delle fasce retributive e degli importi/contributi orari dovuti per i lavoratori domestici per il 2020, a seguito della variazione ISTAT dello 0,5%. Vengono indicate le tabelle degli importi orari con e senza il contributo addizionale dell'1,40% (per i rapporti a tempo determinato), i coefficienti di ripartizione delle aliquote per le diverse gestioni e le esenzioni/agevolazioni vigenti (art.120 L.388/2000 e commi 361-362 L.266/2005). Sono riportati i riferimenti normativi principali e le decorrenze operative.
Determinazione dei contributi previdenziali per i lavoratori domestici per l'anno 2020 (decorrenza 1/1/2020 - 31/12/2020)
Punti principali
Premessa e variazione ISTAT
L'ISTAT ha rilevato una variazione dell'indice prezzi al consumo dello 0,5% (periodo 2018 vs 2019); sulla base di ciò sono state definite le nuove fasce retributive per il calcolo dei contributi 2020 per i lavoratori domestici.
Decorrenza
Le nuove fasce e aliquote si applicano dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Importi contributi orari (senza contributo addizionale)
Tabella degli importi orari distinti per retribuzione effettiva/convenzionale e per fasce (fino e oltre €8,10 e fino e oltre €9,86), con indicazione della quota CUAF e della quota a carico del lavoratore; importi specifici anche per orario superiore a 24 ore settimanali.
Importi contributi orari (con contributo addizionale per rapporti a termine)
Tabelle analoghe a quelle sopra incluse del contributo addizionale previsto dall'art.2, comma 28, L.92/2012 pari all'1,40% della retribuzione convenzionale, da applicare ai rapporti a tempo determinato (esclusi i sostituti di assenti).
Coefficienti di ripartizione
Coefficienti e percentuali di ripartizione delle aliquote per le diverse voci (FPLD, ASpI, CUAF, maternità, INAIL, contributo addizionale, fondo garanzia T.F.R.) distinti per lavoratori con e senza CUAF, sia senza che con contributo addizionale.
Esoneri e agevolazioni
Restano in vigore gli esoneri previsti dall'art.120 L.388/2000 (esonero CUAF in particolari casi) e quelli dei commi 361-362 L.266/2005 (esonero CUAF, maternità e disoccupazione per taluni datori), nonché la conferma della minore aliquota ASpI per i datori soggetti a CUAF.
Ambito di applicazione del contributo addizionale
Il contributo addizionale dell'1,40% è a carico del datore per i rapporti non a tempo indeterminato; non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di assenti.
Riferimenti normativi principali
Richiamo alle norme rilevanti: art.2 L.92/2012 (ASpI e contributo addizionale), leggi finanziarie e disposizioni che disciplinano esoneri (L.266/2005, L.388/2000), nonché altre norme collegate indicate nella sezione 'Normativa di riferimento'.
Firma
La circolare è sottoscritta dal Direttore Generale Gabriella Di Michele.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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