Circolare numero 14 del 04-02-2020
L’articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell’istituzione della zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova a causa del crollo del “ponte Morandi” verificatosi il 14 agosto 2018. La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73/E del 5 agosto 2019 ha introdotto un nuovo codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello “F24”, delle agevolazioni disciplinate dall’articolo 8 del predetto D.L. n. 109/2018 e ss.mm.ii. Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative sotto il profilo contributivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama il quadro normativo che ha istituito la Zona Franca Urbana di Genova dopo il crollo del ponte Morandi e le agevolazioni previste per imprese e lavoratori autonomi che hanno subito almeno il 25% di riduzione del fatturato nel periodo 14/08/2018–30/09/2018 rispetto al mediano 2015–2017. Illustra le modalità di fruizione dell’esonero contributivo per i periodi di imposta 2018 e 2019, il codice tributo Z161 istituito dall’Agenzia delle Entrate per la compensazione tramite F24, i limiti (risorse disponibili e regime de minimis) e le regole operative, compresa la possibilità di impiegare il credito per versamenti INPS dovuti nel 2020 se gli obblighi 2018/2019 sono già stati assolti.
Esonero contributivo e modalità di utilizzo delle agevolazioni per la ZFU della Città metropolitana di Genova (art. 8 D.L. 109/2018)
Punti principali
Quadro normativo
Art. 8 del D.L. 28/09/2018, n. 109 (convertito con L. 16/11/2018, n. 130) che istituisce la ZFU per la Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del ponte Morandi.
Beneficiari e condizioni
Imprese con sede principale o operativa nella ZFU e titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo 14/08/2018–30/09/2018 rispetto al valore mediano 2015–2017; agevolazione estesa alle imprese che avviano attività in ZFU entro il 31/12/2019 (limitata al primo anno).
Tipologia delle agevolazioni
Misure fiscali e esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi INAIL); esonero previsto anche per i lavoratori autonomi.
Ambito temporale e vincoli
Agevolazioni riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis; elenco dei beneficiari pubblicato dal MISE con decreto direttoriale 17/07/2019.
Modalità operative e telematiche
Rinvio, per quanto compatibile, alle disposizioni del decreto MISE 10/04/2013: riduzioni da effettuare mediante modello F24 presentato esclusivamente tramite servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).
Codice tributo Z161
Istituito con Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 73/E del 05/08/2019; va indicato nella sezione "Erario" dell'F24 nelle colonne "importi a credito compensati" o "importi a debito versati"; il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con il formato "AAAA".
Compensazione e limiti di utilizzo
Il credito verso l'erario può essere utilizzato per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, fino alla concorrenza dei contributi a carico del datore di lavoro, del committente o dei lavoratori autonomi; la quota INAIL resta obbligatoria e va versata con le consuete modalità.
Rimodulazione per contributi già versati
Se i beneficiari hanno già assolto gli obblighi previdenziali scadenti nel 2018/2019, il credito riconosciuto può essere impiegato per il pagamento dei contributi in scadenza nel 2020, fino al raggiungimento dell'importo complessivo dell'agevolazione concessa.
Determinazione dell'ammontare
L'importo dell'agevolazione è parametrato all'ammontare della contribuzione dovuta per gli anni 2018 e 2019.
Firma
Direttore Generale Gabriella Di Michele.
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