Circolare numero 16 del 04-02-2020
A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 29 del 31 gennaio 2020, con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all’estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche, e sulle modalità degli scambi di informazioni tra Istituzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative valide per il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso del Regno Unito (1 febbraio - 31 dicembre 2020). Durante tale periodo continuano ad applicarsi, nei rapporti con il Regno Unito, i regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 (con le relative disposizioni attuative), assicurando la tutela dei diritti in materia di prestazioni pensionistiche, a sostegno del reddito, familiari, malattia/maternità/paternità, legislazione applicabile, distacchi e recuperi/ristori; sono inoltre confermate le modalità di scambio informativo (EESSI). Non sono fornite indicazioni per il periodo successivo al 31/12/2020 in assenza di quadro giuridico definitivo.
Istruzioni operative per l'applicazione dell'accordo di recesso del Regno Unito e la continuità delle norme comunitarie in materia di sicurezza sociale durante il periodo di transizione (1/2/2020-31/12/2020)
Punti principali
Periodo di transizione e ambito normativo
L'accordo di recesso stabilisce un periodo di transizione dal 1/2/2020 al 31/12/2020 durante il quale il diritto dell'Unione in materia di sicurezza sociale (regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009) si applica al Regno Unito salvo deroghe previste dall'accordo.
Ambito soggettivo dell'accordo
L'accordo si applica ai medesimi soggetti del regolamento 883/2004: cittadini UE e del Regno Unito, familiari e superstiti, apolidi, rifugiati e cittadini di paesi terzi che soddisfano i requisiti del regolamento 859/2003; si estende anche a cittadini SEE/Svizzera se verranno concluse intese specifiche.
Collaborazione amministrativa ed EESSI
Per lo scambio di informazioni con il Regno Unito continua ad utilizzarsi il sistema elettronico EESSI, garantendo la continuità amministrativa durante la transizione.
Prestazioni pensionistiche e totalizzazione
I regolamenti comunitari restano applicabili fino al 31/12/2020: è prevista la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati nel Regno Unito per il diritto e il calcolo delle pensioni italiane, nonché per requisiti specifici (es. prosecuzione volontaria, periodi di maternità).
Prestazioni non contributive (maggiorazione sociale e integrazione al minimo)
Le regole di inesportabilità delle maggiorazioni sociali e dell'integrazione al trattamento minimo restano invariate durante la transizione: tali prestazioni non sono esportabili negli Stati che applicano i regolamenti UE.
Prestazioni a sostegno del reddito: disoccupazione
Si confermano fino al 31/12/2020 i principi di totalizzazione dei periodi ai fini delle indennità di disoccupazione, l'esportabilità delle prestazioni (art.64) e l'applicazione delle disposizioni speciali per frontalieri e lavoratori stagionali (art.65), con rimborsi tra istituzioni come previsto.
Prestazioni familiari
Fino al 31/12/2020 continuano ad applicarsi le norme comunitarie su divieto di cumulo e priorità per le prestazioni familiari (ANF/AF); le domande entro tale data saranno valutate secondo le regole di coordinamento.
Malattia, maternità e paternità in denaro
Le disposizioni dei Titoli III dei regolamenti 883/2004 e 987/2009 rimangono applicabili fino al 31/12/2020; è garantita la totalizzazione dei periodi assicurativi per il riconoscimento dei diritti.
Legislazione applicabile e distacchi
Le certificazioni di legislazione applicabile (PDA1/E101) rilasciate entro il 31/12/2020 restano valide per i rapporti Italia-Regno Unito, ma non possono coprire periodi successivi al termine della transizione.
Recuperi, rimborsi e compensazioni
Anche le norme relative ai recuperi di contributi e prestazioni indebite, ai rimborsi e alla compensazione (articoli rilevanti dei regolamenti 883/2004 e 987/2009) sono estese fino al termine del periodo transitorio.
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