Circolare numero 19 del 07-02-2020
Con la presente circolare si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati, così come previsto dal decreto 5 novembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra che, in attuazione del decreto direttoriale 5 novembre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche non sono ulteriormente incrementati rispetto a quanto già applicato. Vengono riepilogati i requisiti per il biennio 2021/2022 per pensione di vecchiaia, pensione anticipata, lavoratori precoci, sistema delle quote, comparto difesa/sicurezza/vigili del fuoco, Gestione spettacolo e sport professionistico e totalizzazione, con richiamo alle decorrenze e alle specifiche eccezioni (lavori gravosi, finestre mobili, casi particolari per prima contribuzione dal 1996).
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (decreto direttoriale 5 novembre 2019) - applicazione per il biennio 2021/2022
Punti principali
Premessa
Pubblicazione del decreto direttoriale del 5 novembre 2019 che dispone che, dal 1° gennaio 2021, i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati; riferimento agli adeguamenti già applicati dal 1° gennaio 2019.
Principio generale per il biennio 2021/2022
Per il periodo 2021-2022 non si applicano ulteriori aumenti dei requisiti legati all'incremento della speranza di vita rispetto a quanto già vigente; restano ferme le altre previsioni di legge e le eccezioni previste.
Pensione di vecchiaia (iscritti AGO e Gestione separata)
Età pensionabile 67 anni per il periodo 1/1/2021-31/12/2022. Per i lavoratori che hanno svolto attività gravose o particolarmente faticose e con almeno 30 anni di contributi, il requisito è 66 anni e 7 mesi. Per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1/1/1996 l'accesso con anzianità minima di 5 anni avviene a 71 anni.
Pensione anticipata (requisito contributivo)
Per il periodo 1/1/2021-31/12/2026 il requisito è fissato, per effetto di disapplicazioni degli adeguamenti, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (in settimane: 2.227 e 2.175). Decorrenza del trattamento dopo 3 mesi dalla maturazione del requisito. Per chi ha primo accredito dal 1/1/1996 l'accesso con 20 anni e importo soglia richiede l'età di 64 anni.
Pensione anticipata per lavoratori precoci
Per i lavoratori precoci (art.1, commi 199-205 L.232/2016) il requisito è 41 anni (2.132 settimane) per il periodo 2021-2026; dal 2027 il requisito è da adeguare alla speranza di vita. Decorrenza dopo 3 mesi dalla maturazione.
Pensione di anzianità con sistema delle quote
Per il biennio 2021-2022 possibile accesso con almeno 35 anni di contributi e età minima 62 anni (quota 98 per dipendenti) o 63 anni per autonomi (quota 99). Richiamo alle istruzioni per il calcolo della quota.
Personale comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco
Per il biennio 2021/2022 i requisiti anagrafici e contributivi non sono ulteriormente incrementati. Pensione di vecchiaia: requisito non aumentato rispetto al biennio 2019/2020; pensione di anzianità: accesso con anzianità 41 anni indipendentemente dall'età oppure altre condizioni previste (es. massima anzianità corrispondente all'80% entro il 31/12/2011 con età almeno 54 anni; 35 anni contributivi con età 58 anni). Applicazione delle decorrenze e finestre mobili previste dalla normativa.
Gestione spettacolo e sport professionistico
Per il biennio 2021/2022 requisiti anagrafici e contributivi non incrementati. Requisiti di vecchiaia differenziati per gruppi: Ballo 47 anni; Cantanti/Orchestrali: 62 anni uomini, donne 61 nel 2021 e 62 nel 2022; Attori/Conduttori ecc.: 65 anni uomini, donne 64 nel 2021 e 65 nel 2022; Sportivi professionisti: 54 anni uomini, donne 53 nel 2021 e 54 nel 2022. Adeguamento dal 2023 subordinato alla speranza di vita.
Pensione in totalizzazione
Per il periodo 2021-2022 pensione di vecchiaia a 66 anni e pensione di anzianità a 41 anni; dal 2023 i requisiti sono soggetti ad adeguamento alla speranza di vita. Continuano ad applicarsi le regole della finestra mobile e le disposizioni specifiche per la decorrenza della pensione di anzianità.
Decorrenze e riferimenti normativi
Richiamate le finestre mobili e le decorrenze previste dall'art.12 del D.L. n.78/2010 e successive modifiche, il regime di posticipo previsto da disposizioni specifiche (art.18, comma 22-ter D.L.98/2011) e i riferimenti alle circolari e messaggi INPS per le modalità applicative.
Testo integrale
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