Cassazione Penale, Ordinanza n. 10657/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non rispettasse i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p. e che le doglianze si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile del reato di estorsione. L'unico motivo deduceva il vizio di motivazione della decisione di merito, contestando in particolare la prova della legittimità delle pretese creditorie che, secondo la difesa, avrebbero giustificato la richiesta economica dell'imputato. La Corte di cassazione rileva però che la censura è formulata in modo generico e non specifico, perché mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità in assenza di puntuale indicazione di decisivi travisamenti del materiale probatorio.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
Norma incriminatrice richiamata per identificare il reato oggetto di condanna nei gradi di merito; la sentenza non ne discute il contenuto, ma la contestazione riguarda la prova della pretesa creditoria e non la struttura astratta del reato.
art. 581 c.p.p.
È richiamato per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico a pena di inammissibilità; la censura, essendo generica e diretta a una rivalutazione del fatto, non supera tale filtro.
art. 609 c.p.p.
È citato indirettamente solo in relazione ai limiti del controllo di legittimità sulla motivazione, che non consente una rilettura del fatto e delle prove.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico: non è ammissibile una doglianza che si limiti a contestare in termini generici la motivazione senza indicare puntuali errori decisivi.
- Il sindacato di legittimità non consente alla Corte di cassazione di rivalutare il compendio probatorio o di sostituire una propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione può essere scrutinato solo verificando la coerenza interna della sentenza impugnata; non è consentito confrontarla con modelli argomentativi alternativi o con una diversa ricostruzione del fatto prospettata dalla difesa.
- Quando la motivazione di merito dia conto in modo congruo e non illogico delle ragioni della decisione, la censura che pretenda una nuova lettura delle dichiarazioni testimoniali o delle emergenze processuali è inammissibile.
Come è indicizzato
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