Cassazione Civile, Ordinanza n. 21821/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società aveva agito per ottenere la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate/incamerate in relazione a rapporti di conto corrente con una banca poi ammessa a liquidazione coatta amministrativa. Il giudizio era stato interrotto e poi riassunto con deposito del ricorso entro il termine di legge, ma la notifica era stata inizialmente indirizzata alla banca cessionaria e non alla procedura. La Corte d'appello aveva ritenuto tempestiva la riassunzione e aveva affermato la legittimazione passiva della banca cessionaria, sulla base del fatto che la controversia era già pendente al momento dell'apertura della l.c.a. e, dunque, rientrava nel perimetro della cessione. La banca cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 110, 305 e 307 c.p.c. per avere la Corte territoriale considerato tempestiva la riassunzione nonostante l'originaria notifica non fosse rivolta alla procedura; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e del d.l. 99/2017 per avere ritenuto che la sola pendenza della lite al momento della l.c.a. fosse sufficiente a fondare la legittimazione passiva della cessionaria, senza considerare il contratto di cessione e il criterio dell'inerenza e funzionalità dei rapporti all'esercizio dell'impresa bancaria; 3) violazione degli artt. 2558 e 2560 c.c., sul presupposto dell'erronea applicazione delle norme sulla successione nei rapporti d'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendolo contrario a un orientamento consolidato secondo cui la riassunzione si perfeziona con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria e l'eventuale inesatta individuazione della controparte non incide sulla tempestività, potendo solo rilevare ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio. Ha accolto il secondo motivo limitatamente alla censura di ermeneutica del contratto di cessione: ha affermato che non basta la sola pendenza della lite al momento della cessione per attrarre la relativa passività nel perimetro trasferito, occorrendo verificare se il debito derivi da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria del cessionario; in tale prospettiva, i rapporti già estinti non possono essere considerati inclusi. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 110 c.p.c.
richiamato nel motivo sul subentro/interruzione del processo, ma non decisivo perché il primo motivo è stato dichiarato inammissibile
art. 305 c.p.c.
la riassunzione è tempestiva se il ricorso è depositato entro il termine, anche se la notifica successiva presenta errori nella individuazione del destinatario
art. 307 c.p.c.
la mancata regolare instaurazione del contraddittorio può rilevare ai fini dell'estinzione solo se non viene rinnovata la notifica nel termine fissato
art. 156 c.p.c.
l'atto di riassunzione è valido per raggiungimento dello scopo se consente di individuare il giudizio da proseguire
art. 291 c.p.c.
la rinnovazione della notifica può essere disposta analogicamente per sanare l'omessa o errata vocatio in ius
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo che si poneva contro un orientamento consolidato della Corte
art. 1362 c.c.
criterio ermeneutico contrattuale da applicare al contratto di cessione, insieme all'art. 1363 c.c.
art. 1363 c.c.
l'interpretazione del contratto va condotta considerando tutte le clausole e il loro coordinamento
art. 3 d.l. 99/2017
delimita il perimetro della cessione delle passività e rinvia ai contenuti dell'accordo tra le parti
art. 3, comma 1, lett. c), d.l. 99/2017
esclude dal perimetro della cessione le controversie relative ad atti o fatti anteriori alla cessione, sorte successivamente, e le relative passività
art. 1321 c.c.
il contratto di cessione è qualificato come contratto, sia pure con funzione peculiare e incidenza su una pluralità di rapporti
art. 2558 c.c.
richiamato nel terzo motivo, poi assorbito, sulla successione nei contratti nell'ambito del trasferimento d'azienda
art. 2560 c.c.
richiamato nel terzo motivo, poi assorbito, sulla responsabilità per i debiti inerenti l'azienda ceduta
Massime di principio
- La riassunzione del processo interrotto si perfeziona con il deposito tempestivo dell'atto in cancelleria; l'eventuale errore nell'indicazione del destinatario nella successiva notifica non incide sulla tempestività, ma solo sulla regolare instaurazione del contraddittorio.
- Quando la notifica dell'atto di riassunzione non sia stata eseguita nei confronti del soggetto che deve costituirsi, il giudice deve ordinare la rinnovazione della vocatio in ius, fissando un termine perentorio; solo l'inosservanza di tale termine può condurre all'estinzione del giudizio.
- Nel perimetro di una cessione disciplinata da una norma speciale e da un contratto attuativo, l'interpretazione non può arrestarsi al solo dato della pendenza della lite, ma deve verificare anche il criterio sostanziale dell'inerenza e funzionalità del rapporto all'esercizio dell'impresa del cessionario.
- Un debito derivante da un rapporto già estinto non è, per definizione, riconducibile a rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria del cessionario, sicché non può essere incluso nella cessione per il solo fatto che esistesse una controversia pendente.
- In presenza di un contratto che attua un intervento normativo e che incide su una pluralità di rapporti con efficacia verso i terzi, l'interpretazione deve essere uniforme e coerente con il testo negoziale, con la volontà delle parti e con il dato normativo di riferimento.
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