Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/06/2020 n. 1065 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Competenza territoriale - Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della Riscossione - Art.4, Comma L, D.Lgs.n. 546 del 1992.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il testo riporta il principio enunciato dalla Corte di cassazione, ordinanza n. 28064 del 31 ottobre 2019, sulla competenza territoriale nel processo tributario. La questione è quale Commissione tributaria provinciale debba decidere quando il contribuente impugna un atto della riscossione coattiva deducendo, da soli o insieme a vizi della cartella, vizi propri dell'atto presupposto che sostiene non essergli stato notificato. Per i tributi nazionali, la competenza è determinata dalla sede dell'agente della riscossione, anche se diversa da quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo. È indicata un'eccezione per i tributi degli enti locali quando la sede dell'agente ricade in una circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore.

La decisione

Il testo non descrive lo svolgimento del giudizio, le parti concrete né il dispositivo del caso deciso. Riporta soltanto il principio di diritto formulato dalla Cassazione: per i tributi nazionali è territorialmente competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'agente della riscossione, anche quando questa non coincide con quella dell'ufficio che ha consegnato il ruolo; è fatta salva l'eccezione indicata per i tributi locali.

Norme richiamate

  • Art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella - vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma l, D.Lgs. n.546 del 1992 la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo.

    Per le controversie relative a tributi nazionali descritte nel principio, la competenza territoriale si individua in base alla circoscrizione in cui ha sede l'agente della riscossione, anche se il contribuente lamenta la mancata notifica dell'atto presupposto e tale sede è diversa da quella dell'ufficio che ha consegnato il ruolo.

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni di atti della riscossione coattiva per tributi nazionali, la competenza territoriale si radica presso la Commissione tributaria provinciale della sede dell'agente della riscossione, anche quando sono contestati vizi dell'atto presupposto asseritamente non notificato.
  • La regola si applica sia quando i vizi dell'atto presupposto sono dedotti da soli sia quando sono dedotti insieme a vizi della cartella.
  • Per i tributi degli enti locali, il principio riportato segnala un'eccezione quando la sede dell'agente della riscossione ricade in una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore; il testo fornito non specifica ulteriormente il criterio applicabile in tale ipotesi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.