Ordinanza n. 5304/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del PROVVEDIMENTO DI INIDONEITA' A CONCORSO PUBBLICO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso per il reclutamento di 4918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, al quale aveva partecipato per l'aliquota civile. L'esclusione era fondata sull'attribuzione del coefficiente 3 nell'apparato AV-OR per ritenuta "rinite allergica ricorrente cod.147". Il ricorrente ha dedotto, sulla base della documentazione medica prodotta, l'insussistenza dell'affezione e, comunque, l'inidoneità della stessa a determinare l'esclusione dal concorso.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento, ma ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata alla Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare in Roma, con facoltà di avvalersi di specialisti di fiducia non dipendenti da strutture collegate alla Forza Armata interessata dal concorso. L'organismo dovrà accertare, in contraddittorio tra le parti, se il ricorrente presenti la condizione ostativa identificata come "rinite allergica ricorrente cod.147", quale coefficiente sia eventualmente attribuibile nel corrispondente apparato del profilo sanitario e se, alla luce della normativa applicabile, il candidato sia idoneo alla prosecuzione della selezione. Sono state disciplinate la produzione della documentazione sanitaria, la preventiva comunicazione alle parti delle operazioni, la possibilità di partecipazione dei difensori e dei consulenti tecnici e il deposito della relazione entro il 20 maggio 2026. La prosecuzione della camera di consiglio è stata fissata al 17 giugno 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della verificazione disposta dal giudice.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della verificazione, finalizzata all'accertamento tecnico della condizione sanitaria contestata e dell'idoneità concorsuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati sanitari e dell'oscuramento.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell'esclusione da un concorso per inidoneità sanitaria dipende dall'accertamento controverso dell'esistenza di una specifica patologia e del relativo coefficiente nel profilo sanitario, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., prima di decidere la domanda di annullamento.
- La verificazione sull'idoneità sanitaria concorsuale deve indicare espressamente sia l'esistenza o inesistenza della condizione ostativa, sia il coefficiente eventualmente attribuibile, sia la conseguente idoneità o inidoneità alla prosecuzione della selezione secondo la normativa applicabile.
- Per garantire l'imparzialità dell'accertamento tecnico, il giudice può affidare la verificazione a un organismo sanitario appartenente a una Forza Armata diversa da quella interessata dal concorso e consentire il ricorso a specialisti esterni non collegati alla Forza Armata coinvolta.
- La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, con preventiva comunicazione delle operazioni e possibilità per i difensori e i consulenti tecnici di parteciparvi e far inserire a verbale le proprie osservazioni.
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