Ordinanza ingiunzione o revoca n. 138 del 07/03/2024
Provvedimento del 7 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato l’illiceità del trattamento effettuato dall’Hotel Milano tramite un impianto di videosorveglianza installato presso la propria sede, perché le telecamere erano idonee a riprendere anche la strada pubblica e aree di proprietà di terzi, in particolare l’ingresso di un hotel antistante. Pur prendendo atto dell’oscuramento delle aree non pertinenti e dell’integrazione della cartellonistica, l’Autorità ha ritenuto integrata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. c), e 6 GDPR e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Hotel Milano di Foschi Eros e Righini Rina & C. Snc: videosorveglianza che riprendeva strada pubblica e aree di terzi in violazione dei principi di minimizzazione e liceità
Hotel Milano di Foschi Eros e Righini Rina & C. Snc: videosorveglianza che riprendeva aree di terzi
Il Garante ha definito un procedimento sanzionatorio nei confronti della società che gestisce l’Hotel Milano di Bellaria-Igea Marina, per un impianto di videosorveglianza installato presso la sede dell’esercizio. L’istruttoria è nata da una segnalazione e da un controllo della Guardia di finanza, che ha evidenziato riprese anche di aree di proprietà di terzi e della strada pubblica.
Origine della segnalazione e accertamenti ispettivi
Nel giugno 2022 è pervenuta una segnalazione circa la non conforme installazione dell’impianto di videosorveglianza presso l’Hotel Milano. La segnalazione lamentava, da un lato, l’assenza di idonei cartelli informativi e, dall’altro, la ripresa di aree pertinenti all’Hotel Foschi, struttura antistante.
Su richiesta dell’Ufficio, la Guardia di finanza ha trasmesso il verbale del controllo svolto il 19 gennaio 2023. Dal sopralluogo è emersa la presenza di un sistema composto da 20 telecamere funzionanti. I rilievi fotografici hanno mostrato che alcune telecamere riprendevano anche l’ingresso dell’Hotel Foschi, con possibilità di filmare clienti in entrata e in uscita, nonché la strada pubblica.
Esiti delle verifiche e interventi successivi della società
Nel corso dell’accertamento, il legale rappresentante della società ha dichiarato che solo alcune telecamere potevano interessare zone non di pertinenza dell’Hotel Milano e ha manifestato l’intenzione di riposizionarle o oscurare le aree non pertinenti.
In relazione alla cartellonistica, è stato riferito che erano presenti due cartelli informativi e che si sarebbe provveduto a collocarne altri, poiché i precedenti risultavano perduti. Successivamente, la società ha trasmesso documentazione attestante sia l’oscuramento delle aree non di esclusiva proprietà, sia l’apposizione di nuovi cartelli informativi.
Avvio del procedimento e difese presentate
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha avviato il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, contestando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. c), e 6 GDPR.
La società, negli scritti difensivi, ha sostenuto che:
- il trattamento sarebbe stato circoscritto a un breve periodo, dalla installazione successiva al provvedimento autorizzativo del 9 dicembre 2022 fino all’oscuramento del 1° febbraio 2023;
- le immagini sarebbero state conservate per 24 ore con cancellazione automatica;
- la segnaletica informativa era presente ed era stata poi ulteriormente implementata;
- il sistema di conservazione era collocato in un locale tecnico accessibile solo ai soci;
- l’accesso avveniva con credenziali attribuite esclusivamente ai soci quali amministratori;
- la società aveva collaborato con l’Autorità e aveva già fornito documentazione integrativa sull’oscuramento delle telecamere non pertinenti.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha ricordato che l’uso di sistemi di videosorveglianza può integrare un trattamento di dati personali e che tale trattamento deve rispettare i principi di cui all’art. 5 GDPR, in particolare liceità e minimizzazione.
Sono state richiamate anche:
- il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, secondo cui le riprese di aree esterne devono limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando luoghi circostanti e particolari non rilevanti;
- le Linee guida n. 3/2019, che indicano come generalmente la protezione dei locali del titolare finisca ai confini della proprietà, salvo casi particolari in cui può essere necessario estendere la videosorveglianza nelle immediate vicinanze, adottando comunque misure tecniche come il blocco o la pixelatura delle aree non rilevanti.
Valutazione dell’illiceità del trattamento
All’esito dell’istruttoria, l’Autorità ha ritenuto provato che l’impianto fosse idoneo a riprendere la strada pubblica e aree di proprietà di terzi, in particolare l’area di accesso dell’Hotel Foschi.
Il trattamento è stato quindi qualificato come illecito per violazione:
- dell’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, per difetto di minimizzazione;
- dell’art. 6 GDPR, per carenza di una base di liceità nei limiti in cui il trattamento eccedeva quanto necessario.
Il Garante ha escluso che la violazione potesse essere considerata minore, tenendo conto della natura, della gravità e della durata del trattamento, del grado di responsabilità del titolare e delle modalità con cui la violazione è emersa.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR e dell’art. 166 del Codice, il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria, richiamando i criteri di cui all’art. 83, par. 1 e 2, GDPR.
Nella quantificazione sono stati considerati:
- la natura, gravità e durata della violazione;
- la condotta del titolare e la sua responsabilità connessa alla ripresa di aree pubbliche e di terzi;
- l’assenza di precedenti specifici;
- la cooperazione con l’Autorità e l’intervenuta modifica dell’angolo di ripresa;
- le condizioni economiche del contravventore, valutate sulla base della dichiarazione dei redditi 2023.
L’importo è stato determinato in euro 3.000,00.
Dispositivo, pagamento e rimedi
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dalla società tramite il sistema di videosorveglianza installato presso la sede e ha ordinato il pagamento della sanzione di euro 3.000,00 entro 30 giorni dalla notifica, con le modalità indicate in allegato.
È stata inoltre richiamata la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento di un importo pari alla metà della sanzione entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
Pubblicazione e tutela giurisdizionale
È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento n. 1/2019.
Contro il provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, oppure entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamenti
Il procedimento nasce da una segnalazione relativa a un impianto di videosorveglianza installato presso l’Hotel Milano di Bellaria-Igea Marina. La Guardia di finanza, su richiesta dell’Ufficio, ha svolto un controllo che ha accertato la presenza di 20 telecamere funzionanti e idonee a riprendere anche aree esterne non pertinenti, tra cui l’ingresso dell’Hotel Foschi e la strada pubblica.
Contestazioni e difese della società
All’esito dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, la società ha sostenuto che il periodo di funzionamento fosse limitato, che le immagini fossero conservate per 24 ore con cancellazione automatica, che fossero presenti cartelli informativi e che l’accesso alle immagini fosse riservato ai soci tramite credenziali. Ha anche documentato l’avvenuto oscuramento delle aree non pertinenti e l’integrazione della segnaletica.
Valutazione giuridica del Garante
Il Garante ha richiamato il principio di minimizzazione dei dati e il principio di liceità, rilevando che la videosorveglianza di aree esterne deve limitare l’angolo visuale alla sola area effettivamente da proteggere. Nel caso concreto, l’inquadratura eccedeva i confini della pertinenza dell’albergo e consentiva la ripresa di luoghi circostanti e di terzi, in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. c), e con l’art. 6 GDPR, nonché con le indicazioni del provvedimento generale del 2010 e delle Linee guida n. 3/2019.
Sanzione e pubblicazione
L’Autorità ha escluso che la violazione potesse considerarsi minore, valorizzando natura, gravità e durata della condotta, oltre alla responsabilità del titolare. Ha considerato favorevolmente la cooperazione della società, l’assenza di precedenti specifici e l’avvenuta modifica dell’angolo di ripresa, ma ha comunque determinato la sanzione in 3.000 euro ai sensi dell’art. 83 GDPR e dell’art. 166 del Codice. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante.
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