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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28054/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 12/03/2024 resa dalla Corte d'appello di Torino che ha applicato la pena concordata ex art. 599-bis c.p.p.. Denuncia: 1) inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione per omessa notifica della fissazione dell'udienza (si prospetta che la difesa era stata notificata del decreto di citazione il 29/01/2024 per udienza fissata al 25/03/2024, aveva chiesto trattazione orale il 31/01/2024, aveva inviato PEC il 04/03/2024 con proposta concordata, ma ha ricevuto la sentenza del 12/03/2024 solo il 18/03/2024, lamentando dunque l'omessa comunicazione della udienza del 12/03/2024); 2) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 599-bis in relazione all'art. 129 c.p.p., per omessa motivazione circa l'eventuale sussistenza di cause immediate di proscioglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d'interesse e perché solleva questioni non consentite. Primo, la carenza d'interesse: la Corte d'appello ha emanato la sentenza in conformità alla richiesta concordata tra le parti e al consenso scritto del Procuratore generale, per cui il ricorrente non dimostra un vantaggio pratico che potrebbe derivare dall'annullamento della sentenza. Secondo, il secondo motivo è inammissibile perché, trattandosi di sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di appello e di una pronuncia ex art. 599-bis, non sono ammissibili censure sui motivi rinunciati o su vizi relativi alla determinazione della pena non trasformatisi in illegittimità della sanzione. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento di concordato in appello; la Corte ha ritenuto ammissibili in cassazione solo le censure relative alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; non sono invece ammissibili censure su motivi rinunciati o sulla determinazione della pena che non si traducono in illegittimità.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Richiamata congiuntamente all'art. 599-bis in relazione alla richiesta di trattazione orale; nel caso la Corte ha ritenuto che la mancata notifica della data non abbia prodotto un pregiudizio concreto atteso che la sentenza ha rispettato l'accordo già perfezionato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che riguarda le cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che lamenta omessa motivazione su ipotesi di proscioglimento quando la questione è stata rinunciata o non rientra tra quelle impugnabili nell'ambito di una sentenza ex art. 599-bis.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiama il requisito dell'interesse all'impugnazione quale condizione di ammissibilità; la Corte ha applicato il principio secondo cui l'interesse sussiste solo se l'annullamento o la riforma può portare a un vantaggio pratico concreto per il ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se la sentenza impugnata applica la pena concordata tra difesa e pubblico ministero e rispecchia l'accordo perfezionato, l'interesse a impugnare può mancare perché l'annullamento non produrrebbe un vantaggio pratico per il ricorrente.
  • Avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili in Cassazione solo le censure attinenti alla formazione della volontà della parte (es. vizi di consenso), al consenso del pubblico ministero e al rispetto del contenuto dell'accordo; non sono invece ammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla determinazione della pena quando questa rimane nei limiti di legge.
  • La mancata notifica della data di udienza rileva solo se è dimostrabile un pregiudizio concreto sull'esito o sulle possibilità difensive; l'assenza di pregiudizio pratico rende la censura priva di efficacia.
  • Per evitare l'inammissibilità e possibili condanne per spese o ammende, chi impugna deve dimostrare che la violazione denunciata ha effettivamente leso un diritto e che l'annullamento potrebbe produrre un vantaggio concreto e pratico.
  • In presenza di un accordo scritto e del consenso del Procuratore generale, le questioni procedurali che non incidono sulla validità dell'accordo o sulla liceità della pena concordata difficilmente saranno accolte in sede di legittimità.

Testo integrale

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