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Sentenza

Sentenza del 03/05/2019 n. 11652 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006, con cui l'Amministrazione aveva rettificato il reddito d'impresa e recuperato IVA ritenuta indebitamente detratta nell'ambito di una frode carosello. S. s.r.l. contestava, tra l'altro, la carenza di motivazione degli avvisi, l'incompetenza territoriale dell'Ufficio, l'indetraibilità dell'IVA e il mancato riconoscimento della deducibilità dei costi relativi a fatture emesse dalla I. s.r.l., considerata una società cartiera e interposta fittizia. La società sosteneva che le operazioni fossero reali, poiché le merci erano state consegnate, pagate tramite strumenti tracciabili e successivamente rivendute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi, cassando senza rinvio la sentenza impugnata su questo punto. Ha stabilito che, ai sensi della normativa sopravvenuta con efficacia retroattiva favorevole al contribuente, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenuti e rispettano i requisiti di inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, salvo che riguardino beni o servizi direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo. Sono stati invece rigettati i motivi relativi alla motivazione per relationem degli avvisi, alla valutazione delle fatture soggettivamente inesistenti e alla detraibilità dell'IVA. La Corte ha ritenuto validamente richiamati i processi verbali notificati alla contribuente e ha confermato che, per ottenere la detrazione IVA, la società avrebbe dovuto provare la propria buona fede e l'adozione della massima diligenza esigibile, prova non fornita. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, convertito dalla Legge n. 44 del 2012

    Sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti per il solo fatto che siano stati sostenuti, salvo il mancato rispetto dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, oppure l'utilizzo diretto dei beni o servizi per il compimento di un delitto non colposo.

    La norma, applicabile retroattivamente in senso favorevole al contribuente, distingue la deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi dalla detraibilità dell'IVA. Anche un costo riferito a un'operazione soggettivamente inesistente può essere dedotto se reale, inerente e correttamente documentato.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75

    La deducibilità dei costi richiede il rispetto dei requisiti sostanziali di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità. Nel caso concreto l'Amministrazione non aveva contestato la non inerenza dei costi.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Il diritto alla detrazione IVA non deriva dalla sola esistenza formale della fattura o dal pagamento dell'imposta, ma presuppone che il contribuente dimostri l'effettività dell'operazione e la propria estraneità, anche inconsapevole, alla frode fiscale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 42

    La motivazione dell'avviso può essere resa per relationem mediante il richiamo a un processo verbale di constatazione, purché il verbale sia conosciuto o notificato al contribuente e gli consenta di comprendere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi.

  • D.P.R. n. 546 del 1992, art. 7

    Il contribuente può contestare specificamente i presupposti di fatto dell'accertamento e sollecitare i poteri istruttori del giudice tributario. Nel caso concreto la società non aveva adeguatamente contestato gli elementi del verbale né richiesto l'acquisizione integrale degli atti.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 167, 168, lettera a), 178, lettera a), 220, punto 1, 226 e 273

    I principi europei in materia di detrazione IVA tutelano il contribuente in buona fede, ma consentono di negare la detrazione quando, sulla base di elementi oggettivi, risulti o avrebbe dovuto risultare con l'ordinaria diligenza che l'operazione era collegata a una frode.

Massime di principio

  • La deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi e la detraibilità dell'IVA sono questioni autonome: l'eventuale inesistenza soggettiva del fornitore può impedire la detrazione IVA, ma non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo effettivamente sostenuto.
  • In presenza di una frode carosello, l'Amministrazione deve provare, anche tramite presunzioni, sia la natura fittizia o interposta del fornitore sia elementi oggettivi dai quali emerga che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
  • Quando il fornitore è privo di struttura operativa, personale o mezzi adeguati, soprattutto in una triangolazione semplice, tale circostanza può essere sufficiente a fondare la presunzione di consapevolezza; spetta allora al contribuente dimostrare la propria buona fede e la massima diligenza.
  • La consegna delle merci, il pagamento tracciato, la regolarità contabile e la successiva rivendita non dimostrano da soli l'estraneità alla frode e non garantiscono automaticamente la detrazione dell'IVA.
  • Un avviso di accertamento motivato per relationem è generalmente valido se richiama verbali o documenti previamente notificati o comunque conosciuti dal contribuente, purché la pretesa tributaria sia comprensibile e concretamente contestabile.
  • Per conservare il diritto alla detrazione IVA, un operatore professionale deve documentare controlli ragionevoli sul fornitore, sulla sua effettiva operatività, sulla congruità dei prezzi e sulla regolarità dell'operazione, secondo le circostanze concrete.
  • I costi effettivamente sostenuti restano deducibili, salvo che l'Amministrazione dimostri la violazione dei requisiti fiscali sostanziali oppure che i beni o servizi siano stati direttamente impiegati per commettere un delitto non colposo.

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