Sentenza del 02/03/2018 n. 4963 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Denuncia di un difetto di attività del giudice ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - Inammissibilità del motivo - Esclusione - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella TARSU relativa all'anno 2002, chiedendo l'annullamento della pretesa e la disapplicazione delle delibere comunali presupposte, riguardanti il regolamento e le tariffe. In particolare, contestava l'omessa indicazione dei criteri per determinare la produzione e la potenzialità dei rifiuti, l'assenza di criteri di graduazione delle tariffe, la differenziazione tra immobili alberghieri e abitazioni civili, l'incompetenza della Giunta comunale a determinare le tariffe e il difetto di motivazione. In Cassazione ha denunciato, tra l'altro, la violazione dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché la Commissione tributaria regionale, dopo che il giudice di primo grado aveva negato la propria giurisdizione su alcuni vizi degli atti presupposti, aveva deciso direttamente nel merito anziché rimettere la causa al primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha precisato che, benché la contribuente avesse richiamato l'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. invece del n. 4, l'erronea qualificazione normativa non rendeva il motivo inammissibile, perché la Corte non doveva esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito. Nel merito, ha affermato che il giudice tributario può disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi illegittimi che costituiscono presupposto dell'imposizione. Pertanto, la Commissione regionale, a fronte del diniego di giurisdizione del primo giudice, avrebbe dovuto applicare l'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992 e rimettere la causa alla Commissione tributaria provinciale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, in diversa composizione, per esaminare i vizi degli atti amministrativi presupposti e decidere anche sulle spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte non ha quindi deciso definitivamente sulla legittimità della cartella o delle tariffe.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il n. 3 riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il n. 4 riguarda la nullità della sentenza o del procedimento.
L'erroneo richiamo al n. 3 anziché al n. 4 non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso, quando la Corte di cassazione non deve esaminare direttamente gli atti processuali per verificare il vizio denunciato.
Art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, salvo le eccezioni previste dalla norma.
Il giudice tributario può esaminare incidentalmente le questioni relative agli atti amministrativi presupposti, quando la loro legittimità è rilevante per decidere sulla pretesa tributaria.
Art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Attribuisce al giudice tributario il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi rilevanti ai fini della controversia tributaria, anche se non hanno contenuto normativo o generale.
Art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 546/1992
La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice.
Se il giudice di primo grado ha erroneamente negato la propria giurisdizione su una questione rientrante nella giurisdizione tributaria, il giudice d'appello deve rimettergli la causa, anziché decidere direttamente nel merito.
Art. 5, allegato E, L. n. 2248/1865
È richiamato quale espressione del principio generale secondo cui il giudice ordinario, e nel settore tributario il giudice tributario nei limiti della propria giurisdizione, può disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi illegittimi rilevanti per la decisione.
Art. 68 D.Lgs. n. 507/1993
La contribuente lo ha invocato per contestare l'assenza, nel regolamento TARSU, di criteri adeguati per determinare la classificazione e la potenzialità di produzione dei rifiuti delle diverse attività.
Art. 65 D.Lgs. n. 507/1993
È stato richiamato in relazione ai parametri per la determinazione della tassa e alla necessità che il regolamento ne disciplini le modalità applicative.
Art. 69 D.Lgs. n. 507/1993
La contribuente lo ha richiamato per sostenere che regolamento e delibera tariffaria avrebbero dovuto indicare i criteri di graduazione delle tariffe.
Art. 42, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 267/2000
La norma è stata utilizzata dalla Commissione regionale per ritenere legittima la competenza della Giunta, ma tale questione non è stata esaminata dalla Cassazione perché il relativo motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il giudice può esaminare incidentalmente la legittimità degli atti amministrativi che costituiscono il presupposto della cartella o dell'imposizione e, se necessario, disapplicarli senza doverli annullare in via principale.
- Quando il giudice di primo grado nega erroneamente la propria giurisdizione su una questione tributaria, il giudice d'appello deve normalmente rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992, invece di decidere direttamente il merito.
- La qualificazione formale del motivo di ricorso per cassazione non è decisiva se il contenuto della censura è chiaro e la sua verifica non richiede alla Corte un'indagine diretta sugli atti processuali; in caso contrario, il corretto inquadramento del vizio processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. diventa essenziale.
- La cassazione con rinvio per violazione delle regole processuali non equivale necessariamente alla vittoria definitiva sulla pretesa tributaria: il giudice del rinvio dovrà ancora esaminare la legittimità degli atti presupposti e decidere sull'annullamento o meno della cartella.
- Le contestazioni contro regolamenti e delibere tariffarie devono essere collegate concretamente alla pretesa tributaria impugnata; se tali atti sono il presupposto dell'imposizione, la loro illegittimità può essere fatta valere nel giudizio contro la cartella.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 mar 2018Sentenza del 02/03/2018 n. 3 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 2 mar 2018Sentenza del 02/03/2018 n. 43 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 2 mar 2018Sentenza del 02/03/2018 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 2 mar 2018Sentenza del 02/03/2018 n. 117 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 2 mar 2018Sentenza del 02/03/2018 n. 146 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 2 mar 2018Sentenza del 02/03/2018 n. 246 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →