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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29810/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, il classamento di un immobile sito in Roma, in microzona centro storico. La CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia perché notificato tramite agenzia di recapito privata. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la violazione della disciplina sulla notificazione degli atti processuali e tributari, sostenendo la regolarità della notifica anche se eseguita tramite operatore postale privato; con un secondo motivo ha invocato l'art. 156 c.p.c., sostenendo che la costituzione del contribuente avrebbe sanato ogni eventuale irregolarità della notifica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 299/2020: nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente. Applicando tale principio, la Corte ha ritenuto nulla la notificazione dell'appello dell'Ufficio effettuata tramite agenzia privata; la nullità era sanabile solo se la costituzione dell'intimato fosse avvenuta entro il termine per proporre tempestivamente l'appello, circostanza non verificatasi. Sulla base del fascicolo di merito, la Corte ha inoltre accertato la tardività dell'appello, poiché la costituzione del contribuente era avvenuta oltre il termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza impugnata. Le spese sono state compensate per la sopravvenuta giurisprudenza applicata.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    norma richiamata come base del potere di rettifica del classamento catastale dell'immobile

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16

    richiamato dalla ricorrente quale disciplina delle notificazioni nel processo tributario

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2

    invocato per il rinvio alle norme del codice di procedura civile in materia di notificazione e sanatoria

  • L. 20 novembre 1982, n. 890

    richiamata dalla ricorrente in tema di notificazioni a mezzo posta

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato quale norma sulle notificazioni a mezzo del servizio postale

  • art. 156 c.p.c.

    invocato per sostenere la sanatoria delle nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo

  • direttiva 97/67/CE

    richiamata nel quadro della disciplina europea dei servizi postali

  • direttiva 2008/6/CE

    indicata come fonte europea che amplia la possibilità per gli operatori postali di notificare atti giudiziari, salvo giustificazione oggettiva ostativa dello Stato

  • L. 4 agosto 2017, n. 124

    richiamata come disciplina nazionale di regime successiva, rilevante per delimitare il periodo in cui la notifica tramite operatore privato è nulla e non inesistente

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato quale fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale

Massime di principio

  • Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e la disciplina introdotta dalla L. n. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
  • La nullità della notificazione eseguita tramite operatore privato è sanabile per raggiungimento dello scopo solo se la costituzione dell'intimato interviene entro il termine utile per la tempestiva proposizione dell'impugnazione.
  • Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione notificata tramite agenzia privata, non può assumersi certezza legale della data di consegna del plico all'operatore in mancanza di titolo abilitativo; rileva la data di ricezione dell'atto da parte dell'appellato.
  • Quando la notificazione nulla dell'atto di appello non è sanata nei termini e l'impugnazione risulta comunque tardiva, l'appello deve essere dichiarato inammissibile o comunque inefficace, con conferma della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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