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Ordinanza

Ordinanza n. 77/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di esclusione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pescopagano dalle sedi con oneri a carico degli enti locali, con cessazione delle funzioni e attribuzione delle stesse all'Ufficio del Giudice di Pace di Potenza, nonché nota conseguente di trasferimento dei fascicoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato il decreto ministeriale dell'1 aprile 2026 e la conseguente nota del Presidente del Tribunale di Potenza dell'8 maggio 2026, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la censura principale riguardava la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune aveva inoltre adottato, dopo il decreto ministeriale, una deliberazione della Giunta municipale e una determinazione dirigenziale, presumibilmente rilevanti secondo la prospettazione ricorrente, ma tali atti sono stati emanati successivamente al provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto la domanda cautelare per assenza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto il ricorso apparentemente infondato. Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ha considerato sufficiente la dimostrazione fornita dal Ministero ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990, secondo cui l'eventuale partecipazione del Comune non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Il TAR ha inoltre escluso la rilevanza della deliberazione della Giunta municipale del 13 maggio 2026 e della determinazione del 14 maggio 2026, perché successive al decreto ministeriale dell'1 aprile 2026: la legittimità del provvedimento deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta perché non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

  • art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990

    anche, se fosse stato comunicato al Comune di Pescopagano l’avvio del procedimento, tale procedimento non avrebbe avuto un esito diverso

    La violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio non conduce all'annullamento quando l'amministrazione dimostri che la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto modificare l'esito del procedimento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, alla luce della sommaria delibazione, il ricorso appaia infondato e non risultino integrati i presupposti cautelari.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullabilità del provvedimento se l'amministrazione dimostra che l'eventuale partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; atti successivi non possono essere utilizzati per sindacarne retroattivamente la legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRegioni e rapporti tra livelli di governoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiTutela cautelare

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