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Sentenza

Sentenza del 07/01/2015 n. 92 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Imposta di Registro - avviso di liquidazione - registrazione sentenza di condanna dell'Amministrazione Finanziaria - illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: la sentenza di condanna dell'Amministrazione finanziaria alle spese di giudizio è stata ritenuta non soggetta a imposta di registro. L'avviso di liquidazione emesso dall'Amministrazione è quindi illegittimo e deve essere annullato, poiché la norma speciale dell'art. 5 della tabella prevale sulle disposizioni generali applicabili agli atti giudiziari.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'assoggettamento a imposta di registro della sentenza con cui l'Amministrazione finanziaria era stata condannata al pagamento delle spese di giudizio. Ha sostenuto che tale sentenza rientra nell'art. 5 della tabella allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che esclude dall'obbligo di registrazione gli atti e i documenti formati per l'applicazione, liquidazione, riscossione e rimborso delle imposte e tasse, comprese le relative sentenze. Secondo questa impostazione, la norma speciale prevale sulla disciplina generale prevista dall'art. 37 del medesimo decreto e dall'art. 8 della tariffa, parte prima.

Norme richiamate

  • Art. 5 della tabella allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Gli atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateizzazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute comprese le relative sentenze

    La disposizione è stata interpretata come norma speciale di esenzione dall'obbligo di registrazione, applicabile anche alle sentenze relative a controversie fiscali, inclusa la sentenza che condanna l'Amministrazione finanziaria alle spese di giudizio.

  • Art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È stato considerato una norma generale in materia di registrazione degli atti giudiziari, recessiva rispetto alla disciplina speciale prevista dall'art. 5 della tabella.

  • Art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È stato ritenuto applicabile alla generalità degli atti e provvedimenti giudiziari, ma non alla specifica sentenza in materia tributaria coperta dall'esenzione prevista dall'art. 5 della tabella.

Massime di principio

  • Quando una sentenza riguarda direttamente l'applicazione, liquidazione, riscossione o rimborso di imposte e tasse, occorre verificare prima l'eventuale disciplina speciale di esenzione prevista dalla tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986.
  • La norma speciale che esclude l'obbligo di registrazione prevale sulle disposizioni generali che assoggettano gli atti giudiziari a imposta di registro.
  • La condanna dell'Amministrazione finanziaria alle spese di giudizio, contenuta in una sentenza tributaria, non determina automaticamente l'applicazione dell'imposta di registro quando la sentenza rientra nell'ambito dell'art. 5 della tabella.
  • In presenza di un avviso di liquidazione relativo a una sentenza tributaria, è necessario verificare la natura della controversia e il collegamento dell'atto con tributi o tasse prima di ritenere dovuta l'imposta.

Testo integrale

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