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Ordinanza

Ordinanza n. 460/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00040/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. La trattazione del merito era già fissata dinanzi al TAR per il 1° luglio 2026 e la durata triennale della concessione consentiva, secondo il Collegio, l’eventuale subentro dell’appellante qualora fosse risultato vittorioso nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti della procedura di affidamento relativa alla concessione triennale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa concorrente ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Piemonte, chiedendone la riforma. Dal testo non emergono in dettaglio i motivi di censura rivolti contro la procedura o contro l’ordinanza di primo grado. La questione cautelare esaminata dal Consiglio di Stato ha riguardato il periculum in mora, allegato dall’appellante, in relazione alla durata triennale della concessione e alla possibilità di un eventuale subentro all’esito favorevole del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; il gravame è stato esaminato e respinto per difetto del periculum in mora.

Massime di principio

  • Il periculum in mora può essere escluso quando la prossima fissazione della causa nel merito e la durata residua del rapporto concessorio consentano, in caso di accoglimento del ricorso, l’eventuale subentro dell’operatore economico vittorioso.
  • La tutela cautelare non è concedibile in assenza di un pregiudizio grave e attuale che non possa essere adeguatamente neutralizzato dalla decisione di merito, anche quando l’impugnazione riguardi una procedura di affidamento o una concessione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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