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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36069/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva l'erronea applicazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale, intervenuta perché il soggetto era sottoposto a misura cautelare personale (arresti domiciliari), dovesse ritenersi perdurante quando la durata complessiva della sospensione avesse superato i due anni, imponendo al giudice della prevenzione una nuova valutazione dell'attualità della pericolosità prima della ripresa dell'esecuzione della misura. Il ricorrente richiamava precedenti giurisprudenziali (Cass. Sez.1 n. 6878/2014) e principi CEDU sulla necessità di verifica della pericolosità per tutela della libertà di movimento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, dopo la modifica legislativa operata con la L. n. 161/2017, l'art. 14 D.Lgs. n. 159/2011 distingue espressamente tra sospensione per effetto di espiazione di pena definitiva e sospensione per effetto di misura cautelare: la verifica di cui al comma 2-ter (ricadente per periodo superiore a due anni) è prevista solo per la sospensione dovuta all'espiazione della pena, non per la custodia cautelare. Gli arresti domiciliari (misura cautelare) non sono equiparabili all'espiazione di pena ai fini della rilevanza della finalità rieducativa e non possono essere computati nel termine biennale che obbliga la rivalutazione della pericolosità. Pertanto la sorveglianza speciale è ripresa legittimamente e la condotta contestata (guida con patente revocata durante la vigenza della misura) integra il reato contestato; nessuna violazione di legge penale è stata riscontrata nella motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 14, commi 2-bis e 2-ter

    La Corte interpreta la norma nel senso che il comma 2-bis sospende l'esecuzione della sorveglianza speciale anche durante una misura cautelare, ma il comma 2-ter impone la verifica dell'attualità della pericolosità solo se la sospensione è dovuta all'espiazione di pena e si protrae per oltre due anni; la verifica non è prevista per la mera custodia cautelare.

  • D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2

    Richiamato nel motivo: la Corte conferma che il reato consistente nell'inadempimento di obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale può sussistere quando la misura è ripresa legittimamente e non è stata necessaria una nuova rivalutazione della pericolosità.

  • Legge n. 161 del 2017

    La modifica normativa ha introdotto i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 14, creando espressa differenziazione tra effetti della detenzione per espiazione pena e della misura cautelare sul regime della rivalutazione della pericolosità.

  • Legge n. 1423 del 1956, art. 12 (richiamata)

    Norma previgente che non prevedeva la rivalutazione dell'attualità della pericolosità in relazione alla causa della sospensione; la Corte rileva che gli orientamenti precedenti si riferivano a tale disciplina previgente.

  • Corte Cost. sent. n. 291 del 2013

    Ha dichiarato l'illegittimità dell'art.12 L.1423/1956 nella parte in cui non prevedeva la rivalutazione nei casi di sospensione dovuta a detenzione per espiazione pena: collegamento tra rivalutazione e funzione rieducativa della pena (art.27 Cost.). La modifica legislativa del 2017 è stata coerente con questa pronuncia.

  • Cass. Sez.1 n. 6878 del 5/12/2014

    Pronuncia antecedente alle modifiche del 2017 che attribuiva maggiore rilievo al periodo di custodia cautelare ai fini della sospensione della sorveglianza; la Corte di legittimità nel caso esaminato ritiene però che quell'orientamento non sia più applicabile dopo l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter.

  • Giurisprudenza di legittimità recente (es. Sez.1 n. 22608/2024; Sez.1 n. 47713/2022) e Corte Cost. n. 211/2022

    Le decisioni citate confermano che la guida senza patente posta in essere in vigenza della sorveglianza speciale integra la fattispecie incriminatrice e che la revoca della patente può essere conseguenza diretta della misura di prevenzione.

  • Corte EDU Grande Camera, 6/4/2000

    Richiamata dal ricorrente come argomento a favore della necessità di verifica della permanenza della pericolosità per compatibilità con la libertà di movimento; la Corte di legittimità rammenta il principio ma ne limita la portata rispetto alla distinzione normativa tra pena ed esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2017, la sospensione della sorveglianza speciale per effetto di detenzione ai fini di espiazione di pena e per effetto di misura cautelare personale hanno regimi diversi: solo la prima, se protratta oltre due anni, impone la rivalutazione della pericolosità da parte del tribunale.
  • Il periodo trascorso in custodia cautelare (compresi gli arresti domiciliari) non è automaticamente equiparabile all'espiazione di pena e non può essere computato nel biennio che obbliga la verifica ex art. 14 comma 2-ter D.Lgs. 159/2011.
  • Se la sospensione della sorveglianza speciale è cessata senza che si sia reso necessario il decreto di rivalutazione (perché la sospensione non rientrava nella fattispecie del comma 2-ter), la misura torna a produrre i suoi effetti come originariamente disposti e le eventuali violazioni degli obblighi possono integrare il reato previsto dalla normativa sulle misure di prevenzione.
  • L'obbligo di rivalutazione è fondato sulla funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.) e pertanto trova giustificazione normativa solo quando il periodo di sospensione è riconducibile all'espiazione di una pena definitiva, non alla preventiva custodia cautelare.
  • In situazioni analoghe conviene verificare con precisione la natura della detenzione (espiazione pena vs misura cautelare), la durata effettiva dei periodi e la data di passaggio in giudicato, poiché questi elementi determinano se scatta l'obbligo di nuova valutazione della pericolosità.
  • La giurisprudenza e la legislazione attuale confermano che misure amministrative o sanzionatorie conseguenti alla precedente applicazione di una misura di prevenzione (es. revoca patente) possono restare efficaci e integrano responsabilità penale se il soggetto compie condotte vietate durante la vigenza della misura stessa.

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