Ordinanza n. 2806/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che, allo stato degli atti, non emergessero vizi di manifesta irragionevolezza, travisamento o erroneità tali da giustificare il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnica della sottocommissione. Ha inoltre escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, necessario per la concessione della tutela cautelare. Le spese del grado sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la valutazione di un elaborato da parte di una sottocommissione esaminatrice
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma. Le censure riguardavano il giudizio tecnico-discrezionale espresso dalla sottocommissione esaminatrice sull’elaborato del candidato. Secondo il giudice d’appello, le doglianze non evidenziavano macroscopici profili di illegittimità, ma prospettavano essenzialmente una diversa lettura dell’elaborato rispetto a quella compiuta dall’organo valutatore.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell’appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamata quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione esaminatrice è giustificato soltanto in presenza di profili macroscopici di illegittimità, quali manifesta irragionevolezza, travisamento o evidente erroneità.
- La mera prospettazione di una diversa lettura dell’elaborato rispetto a quella adottata dall’organo valutatore non integra, di per sé, un vizio sufficiente a fondare l’intervento cautelare del giudice amministrativo.
- La tutela cautelare non può essere concessa quando, oltre alla mancanza di macroscopici vizi della valutazione tecnica, non sia dimostrato un pregiudizio connotato da gravità e irreparabilità.
Come è indicizzato
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