Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4584/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, contestando la ricostruzione probatoria (sopravvalutazione della prova e valutazione alternativa del compendio probatorio); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e incongruità della pena; 3) inosservanza di norme processuali a pena di nullità per una presunta omissione nel dispositivo circa la misura delle pene accessorie fallimentari, rispetto alla motivazione che le aveva invece indicate

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e consistente in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, mentre le sentenze di merito avevano motivato la fittizietà della vendita del ramo d'azienda sulla base dell'assenza di tracce del pagamento (assegno non versato), della prossimità temporale alla liquidazione e dell'azione della curatela; il secondo motivo è stato respinto poiché la Corte di merito aveva correttamente valutato la gravità della condotta e l'assenza di collaborazione o resipiscenza, giustificando il diniego delle attenuanti generiche e una pena prossima al minimo edittale; quanto al terzo motivo, la Cassazione ha osservato che l'omissione materiale del dispositivo non poteva essere sanata nel procedimento di cassazione in presenza di inammissibilità del ricorso, potendo essere rettificata dalla Corte di merito su istanza della parte. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    richiamato in relazione alla co-abilità od eventuale concorso di più reati nella valutazione complessiva dell'illecito

  • art. 216 legge fallimentare

    norma sulle pene accessorie fallimentari; la motivazione della Corte di merito aveva determinato la misura ma quest'ultima fu omessa nel dispositivo per mero errore materiale

  • art. 223 legge fallimentare

    riguarda le fattispecie di bancarotta fraudolenta; invocata nel primo motivo rispetto alla qualificazione della condotta

  • art. 530 cod. proc. pen.

    richiamato in riferimento a questioni processuali attinenti alla motivazione (mancata o lacunosa motivazione)

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    consentono il gravame per vizio di motivazione e violazione di norme; indicati come base formale dei motivi dedotti

  • art. 62-bis, 132, 133 cod. pen.

    norme sulle circostanze attenuanti e sul calcolo della pena invocate per contestare il diniego delle attenuanti generiche

  • art. 27 Costituzione

    richiamato nel contesto della proporzionalità e adeguatezza della pena

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    limiti di specificazione e motivazione dei motivi di ricorso in cassazione richiamati all'inizio della esposizione dei motivi

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. l. n. 176/2020) e successive proroghe

    richiamata per la trattazione scritta del ricorso in assenza di richiesta di trattazione orale

  • art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare

    circostanza aggravante applicata con lieve incremento della pena

  • art. 619 cod. proc. pen.

    richiamato in ordine alla possibilità di emendare errori materiali e al rapporto con l'art. 130 c.p.p.; la Corte ha osservato che l'art. 619 non deroga alle regole ordinarie

  • art. 130 cod. proc. pen.

    norma generale che disciplina la correzione di errori materiali, richiamata per spiegare la procedura corretta per la rettifica

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che prevede la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del compendio probatorio: motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove risultano generalmente inammissibili o infondati
  • La qualificazione della vendita come fittizia può essere suffragata dall'assenza di tracce del pagamento, dalla tempestività rispetto alla liquidazione e dall'azione della curatela; tali elementi hanno forte valore indiziario
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se l'imputato non collabora con l'accertamento dei fatti e non dimostra resipiscenza; la pena può restare prossima al minimo edittale
  • Gli errori materiali nel dispositivo (es. omissione della misura delle pene accessorie) possono essere rettificati dalla Corte che ha emesso la decisione su istanza della parte interessata, ma la cassazione non provvede a tale rettifica se il ricorso è inammissibile
  • Ricorrere in cassazione con motivi generici o meramente fattuali espone al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende
  • In procedimenti fallimentari, la prova documentale della corresponsione del prezzo è centrale per escludere la fattispecie distrattiva; l'assenza di versamenti o tracce contabili è decisiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.