Sentenza del 11/01/2024 n. 1133 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Domanda di rimborso dell'ILOR versata, a titolo prudenziale, sulle somme ricevute da società italiana a titolo di royalties per gli anni 1983 e 1984. Questione principale: se l'esclusione dall'ILOR prevista dall'art. 1 D.P.R. 29/9/1973 n. 599 (per i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta) debba essere valutata in astratto (secondo la contribuente) oppure in concreto (secondo l'Amministrazione), alla luce della disciplina transitoria risultante dallo scambio di note 13.12.1974 e delle convenzioni internazionali tra Italia e USA.
La decisione
Dopo più gradi di giudizio (CTP e CTR favorevoli alla contribuente; CTC estinse un precedente giudizio; Cassazione ha poi accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria), la Corte di cassazione ha cassato la decisione favorevole alla contribuente e, pronunciando nel merito, ha rigettato il ricorso originario di Avon. La Corte ha ritenuto che l'esclusione dall'ILOR prevista dall'art. 1 D.P.R. n. 599/1973 si riferisce ai proventi che effettivamente subiscano la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e non a quelli soltanto astrattamente esposti; pertanto, per le royalties relative al periodo indicato (anni 1983-1984) l'ILOR era dovuta. Sono state compensate tra le parti le spese dei gradi di merito; Avon condannata al pagamento delle spese di cassazione a favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in complessivi Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599
art. 1, comma 2, lett. c)
L'esclusione dall'ILOR per i redditi 'assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta' riguarda i proventi che abbiano effettivamente subito tale ritenuta; non è sufficiente la sola assoggettabilità astratta o l'esenzione concreta derivante da norme convenzionali.
D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897
Richiamati dall'Amministrazione nella censura di violazione, concernono la disciplina dell'ILOR e dei redditi di fonte estera; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle norme alla luce della giurisprudenza consolidata sul rapporto con le convenzioni internazionali.
D.L. 13 febbraio 2010, n. 40 (convertito) / art. 3, comma 2-bis
Prevede l'estinzione del giudizio in presenza di decisioni favorevoli nei gradi di merito; la CTC aveva dichiarato estinto un procedimento in base a tale norma, ma la Corte di cassazione ha ritenuto inapplicabile la disciplina 'beneficale' in una controversia di rimborso, motivando la ripresa del giudizio di merito.
Scambio di note tra Italia e USA del 13 dicembre 1974 (approvato con legge 6 aprile 1977, n. 233) e Convenzione di Roma del 17 aprile 1984 (ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 763)
scambio di note 13.12.1974; l. n. 233/1977; l. n. 763/1985
Nel periodo transitorio (in particolare 1.1.1982 fino all'entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione di Roma) le royalties percepite da società statunitensi in Italia si sottraevano all'IRPEF e all'IRPEG ma non all'ILOR: la fonte convenzionale evita la doppia imposizione ma non incide direttamente sulla tassazione locale (ILOR) a meno che non si sia verificata la ritenuta effettiva prevista dalla norma nazionale.
Massime di principio
- L'esenzione dall'ILOR prevista per i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte si applica solo se la ritenuta è effettivamente stata operata; la mera assoggettabilità astratta o l'esenzione effettiva in forza di una convenzione internazionale non sono di per sé idonee a escludere l'ILOR.
- Nelle controversie di rimborso relative all'ILOR su royalties tra società italiane e estere occorre verificare il periodo storico e la normativa convenzionale applicabile: il regime transitorio tra Italia e USA (anni '70/'80) determinava effetti differenti per anni precedenti o successivi a specifiche entrate in vigore delle convenzioni.
- Le convenzioni internazionali volte a evitare la doppia imposizione non incidono automaticamente sulla tassazione locale (imposte come l'ILOR) se la norma interna richiede l'effettiva operazione di ritenuta per consentire l'esclusione; pertanto l'interpretazione deve tener conto della distinzione tra regolazione convenzionale e meccanismi impositivi domestici.
- Proceduralmente, l'ottenimento di decisioni favorevoli nei gradi di merito non sempre determina l'estinzione della controversia in sede centrale quando siano in gioco questioni di rimborso; è necessario valutare l'applicabilità delle norme di estinzione (es. art. 3, comma 2-bis D.L. n. 40/2010) al specifico oggetto del giudizio.
- In casi analoghi il contribuente deve dimostrare che la ritenuta alla fonte è stata effettivamente applicata a titolo d'imposta per poter ottenere l'esclusione dall'ILOR; in assenza di tale prova, la pretesa di rimborso è destinata a essere respinta.
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