Sentenza del 11/01/2024 n. 25 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IMU - impresa costruttrice - immobili strumentali - destinazione alla vendita - assenza di locazione - esenzione - condizione - tempestiva dichiarazione PROCESSO TRIBUTARIO - appello - notifica a mezzo pec - "scansione" di documento cartaceo - assenza di sottoscrizione digitale - sussistenza di firma autografa del difensore - inammissibilità - inconfigurabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'IMU 2014 su immobili della società, che chiedeva l'esenzione per fabbricati 'merce' costruiti e destinati alla vendita (non locati). Il Comune ha emesso avviso di accertamento rilevando l'assenza della specifica dichiarazione richiesta dall'art. 2, comma 5‑bis, D.L. 102/2013. In primo grado il ricorso fu respinto; in appello la contribuente ha eccepito vizi di motivazione e ha sostenuto che una precedente dichiarazione (2013) fosse sufficiente per il 2014. Il Comune ha anche contestato la validità formale della notifica dell'appello (scansione senza firma digitale).
La decisione
Il Collegio ha ritenuto ammissibile l'appello nonostante la copia notificata via PEC fosse una scansione con firma autografa, poiché l'originale depositato nel fascicolo telematico era firmato digitalmente. Nel merito ha respinto l'appello: l'avviso di accertamento era motivato e corretto; la società non ha adempiuto all'onere formale e a pena di decadenza della specifica dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 5‑bis, D.L. 102/2013, requisito necessario per ottenere l'esenzione IMU sui fabbricati destinati alla vendita. È stato inoltre richiamato il principio della stretta interpretazione delle esenzioni. Appellante condannata alle spese di grado (€ 963,20).
Norme richiamate
art. 13, comma 9-bis, d.l. n. 201/2011
"Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."
Stabilisce il beneficio fiscale per i fabbricati 'merce' non locati; il suo riconoscimento è subordinato al rispetto delle condizioni e degli oneri dichiarativi previsti dalla normativa successiva.
art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013
"Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale... con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica."
Introdotto un onere dichiarativo specifico e perentorio: la mancata presentazione della dichiarazione con il modello ministeriale determina la perdita del diritto all'esenzione, anche se il Comune fosse comunque a conoscenza della situazione.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita spetta solo se il contribuente adempie al preciso obbligo dichiarativo previsto dall'art. 2, comma 5‑bis, D.L. 102/2013; l'omissione porta alla perdita del beneficio.
- La dichiarazione iniziale (es. prima iscrizione nel catasto o dichiarazione originaria) non si considera automaticamente valida per gli anni successivi: occorre osservare l'obbligo annuale/temporale stabilito dalla norma e dal modello ministeriale quando previsto.
- Le esenzioni e agevolazioni tributarie vanno interpretate restrittivamente (art. 14 preleggi): non è ammessa interpretazione estensiva né analogica per estendere i benefici oltre quanto espressamente previsto.
- L'onere della prova circa i requisiti per l'esenzione grava sul soggetto che la invoca (il contribuente): bisogna conservare e produrre la dichiarazione prevista e ogni documento probatorio richiesto.
- In materia di processo tributario telematico, una notifica PEC di una scansione priva di firma digitale non invalida automaticamente l'atto se l'originale depositato nel fascicolo telematico risulti firmato digitalmente: l'assenza della firma sulla copia notificata può essere tollerata quando l'originale firmato esista e sia accessibile.
- Le eccezioni di vizio di motivazione o di ultrapetizione sono fondate solo se il provvedimento decisorio esce dai limiti delle domande o non valuta i fatti prospettati; il giudice può fondare la decisione su argomentazioni non esattamente proposte dalle parti purché resti entro il petitum e valuti le risultanze processuali.
Testo integrale
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