Sentenza del 11/01/2024 n. 19 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Processo tributario - difensore - rinuncia al mandato - decisione comunque assunta - vizio della sentenza - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Imperia che aveva annullato numerose cartelle di pagamento emesse nei confronti della contribuente A C. In via preliminare l'Agenzia ha eccepito che la causa era stata decisa nonostante la rinuncia al mandato difensivo del legale della ricorrente senza che il giudice ordinasse alla parte di munirsi di nuovo difensore (conseguente nullità o inammissibilità ex art. 12 D.Lgs. 546/1992); ha poi contestato la tempestività e la validità delle notifiche degli atti impugnati, sostenendo difetto di interesse della contribuente e la prescrizione dei crediti fiscali. Ha inoltre dedotto che i documenti depositati sarebbero meri documenti contabili e non estratti di ruolo impugnabili.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto il ricorso di primo grado della contribuente. Quanto alla questione della rinuncia al mandato, la Corte ha ritenuto che la mancata adozione da parte del giudice dell'ordine alla parte di munirsi di difensore non determina una nullità assoluta, ma una nullità relativa ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 546/1992 (l'incarico può essere conferito anche in udienza). Detta nullità non è rilevabile d'ufficio e poteva essere eccepita solo dalla parte che ha subito la lesione (A C), non dall'Agenzia. Sul merito la Corte ha ritenuto che i tributi (IRPEF e accessori) sono soggetti a prescrizione decennale, che il termine non si era compiuto grazie alle regolari notifiche (cartelle, intimazioni del 29/07/2015 e 23/03/2016, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 10/07/2017), e quindi ha dichiarato inesistente la prescrizione; ha condannato la parte appellata al pagamento di euro 1.500 di spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992
L'incarico al difensore può essere conferito anche in udienza successivamente alla proposizione del ricorso; la mancata nomina o la rinuncia del difensore non determina nullità della costituzione del contraddittorio ma una nullità relativa, rilevabile solo su eccezione della parte lesa.
Cassazione civile
Conferma che la mancata adozione, da parte del primo giudice, dell'ordine alla parte di munirsi di difensore non dà luogo a nullità assoluta della sentenza ma a nullità relativa, non rilevabile d'ufficio.
Corte di Giustizia Tributaria Calabria (II grado) - Catanzaro
Richiama il principio secondo cui nel processo tributario il difetto di assistenza tecnica non equivale a difetto di rappresentanza processuale e può essere sanato con conferimento dell'incarico in udienza.
Massime di principio
- La rinuncia al mandato difensivo dopo il deposito del ricorso non determina automaticamente la nullità della sentenza: si configura come nullità relativa secondo art. 12 D.Lgs. 546/1992 e non è rilevabile d'ufficio.
- Solo la parte privata che ha subito la lesione del diritto all'adeguata assistenza tecnica può eccepire la nullità relativa per la mancata nomina di un nuovo difensore; la controparte non può sollevare tale vizio d'ufficio per ottenere l'annullamento della decisione.
- Nel processo tributario l'incarico difensivo può essere conferito validamente anche in udienza successivamente alla proposizione del ricorso; pertanto l'assenza temporanea di difesa tecnica non incide necessariamente sul corretto svolgimento del contraddittorio.
- Le questioni di prescrizione dei crediti tributari vanno valutate sulla base delle regolari notifiche (cartelle, intimazioni, comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria): la prescrizione ordinaria decennale si applica agli imponibili erariali salvo prova contraria della decorrenza.
- Le parti devono eccepire tempestivamente eventuali nullità relative o vizi procedurali che riguardano la loro posizione processuale: la mancata opposizione comporta perdita della ragione invocabile successivamente.
- In caso di contestazione sulla natura dei documenti prodotti (estratti di ruolo vs. documenti contabili), occorre verificare la qualifica formale degli atti e la regolarità delle notifiche per stabilire l'impugnabilità e l'eventuale decorrenza dei termini di prescrizione.
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