Cassazione Civile, Ordinanza n. 30486/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da un istituto di credito, poi subentrato nel giudizio il cessionario del credito, per far dichiarare l'inopponibilità di varie compravendite immobiliari compiute da due fratelli fideiussori e, per alcuni atti, dalla società acquirente. Gli atti riguardavano, tra l'altro, il trasferimento alla madre della nuda proprietà di un appartamento e di alcuni box, nonché la vendita di altri immobili a una società collegata a uno dei ricorrenti. I ricorrenti lamentavano in cassazione, con un motivo comune o con motivi distinti, la violazione dell'art. 2901 c.c. e il vizio motivazionale: sostenevano che mancasse l'eventus damni perché i beni venduti avevano scarso valore o erano poco appetibili, che il prezzo ricavato fosse comunque più utile per i creditori rispetto agli immobili, che il creditore non avesse provato il credito alla data degli atti e che le residualità patrimoniali dovessero essere provate dalla banca; contestavano inoltre la scientia damni e la participatio fraudis, invocando ragioni economiche lecite delle alienazioni, l'estraneità della madre agli affari dei figli, la pertinenzialità di alcuni beni e l'esistenza di una precedente alienazione dell'usufrutto. Uno dei ricorrenti deduceva anche la nullità della fideiussione omnibus per contrasto con la disciplina antitrust, ma la Corte territoriale aveva ritenuto l'eccezione preclusa da giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme e per difetto dei relativi oneri di allegazione; ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo sulla nullità della fideiussione, perché non confrontato con la ratio decidendi fondata sul giudicato; ha ritenuto infondate le doglianze sull'eventus damni, chiarendo che la sostituzione di immobili con denaro e la modificazione qualitativa della garanzia patrimoniale possono integrare il presupposto oggettivo della revocatoria; ha ritenuto inammissibili le censure sulla scientia damni e sulla partecipatio fraudis, perché dirette a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti e, comunque, perché il vincolo parentale e la coabitazione possono costituire indici presuntivi rilevanti. È stata inoltre confermata la regola per cui, accertato un credito certo anche nell'ammontare, il debitore deve provare la persistenza di un patrimonio residuo idoneo a soddisfare le ragioni del creditore. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria richiede un pregiudizio anche solo qualitativo o di maggiore difficoltà satisfattiva per il creditore; il patrimonio residuo idoneo a escludere il pregiudizio deve essere provato dal debitore convenuto.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, sono inammissibili in cassazione le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; la censura motivazionale non può tradursi in una diversa valutazione del fatto.
art. 83 c.p.c.
La procura speciale è valida se individua la sentenza impugnata; non è necessaria un'indicazione perfetta del soggetto contro cui si intenda agire, ove sia comunque identificabile l'atto da impugnare.
art. 365 c.p.c.
La procura per cassazione deve consentire di individuare il giudizio e la sentenza oggetto dell'impugnazione.
art. 111 c.p.c.
La cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, ma non fa venir meno automaticamente la legittimazione processuale del cedente fino alla sua estromissione.
art. 1367 c.c.
Richiamato quale canone di conservazione degli atti giuridici, esteso anche al processo nella verifica della validità della procura.
art. 159 c.p.c.
Principio di conservazione degli atti processuali.
art. 2740 c.c.
Il debitore risponde dell'adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri; il residuo patrimonio deve conservare idoneità satisfattiva.
art. 2697 c.c.
La prova dei fatti impeditivi, come l'adeguatezza del patrimonio residuo, grava sul convenuto in revocatoria.
art. 2909 c.c.
Il giudicato copre dedotto e deducibile e può precludere la riproposizione di questioni di nullità già coperte da precedente decisione.
art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990
Richiamata dal ricorrente a sostegno della nullità della fideiussione omnibus conforme allo schema ABI, ma la Corte non entra nel merito per la preclusione da giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
A seguito del rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'eventus damni dell'azione revocatoria ordinaria sussiste non solo quando l'atto riduce in modo decisivo il patrimonio del debitore, ma anche quando ne modifica in peius la qualità, rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
- Quando il credito è certo nell'an e nel quantum, spetta al debitore convenuto in revocatoria dimostrare che, nonostante l'atto dispositivo, il patrimonio residuo conservi una consistenza quantitativa e qualitativa sufficiente a soddisfare il creditore.
- La sostituzione di un bene immobile con denaro non esclude di per sé il pregiudizio revocatorio, perché il denaro è normalmente più facilmente aggredibile e cedibile, con conseguente alterazione della garanzia patrimoniale.
- La prova della scientia damni e della participatio fraudis può essere fornita anche per presunzioni semplici, comprese quelle desumibili da rapporti familiari, convivenza, collegamenti societari e assenza di una plausibile giustificazione economica dell'operazione.
- In cassazione, non è consentito trasformare la doglianza di violazione di legge in una critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; la diversa lettura delle prove resta estranea al sindacato di legittimità.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indica specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- L'eccezione di nullità della fideiussione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda sul giudicato, il ricorso deve censurare tale preclusione e non limitarsi a riproporre la nullità sostanziale.
- La validità della procura speciale per cassazione va valutata in senso conservativo: è sufficiente che consenta di individuare con chiarezza la sentenza impugnata e il giudizio cui si riferisce.
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