Cassazione Penale, Sentenza n. 13211/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna per tentato furto di un navigatore TOM TOM. Sono stati proposti due motivi: (1) comune a BENADOUNI e MICALETTI, denuncia della violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso nella sottrazione del bene, sostenendo che il dispositivo era stato rinvenuto nel possesso del solo MARIN e che non sarebbe stato descritto un contributo concorsuale dei due; (2) comune a tutti e tre, censura per omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. per la tenuità del fatto, dato il modesto valore del bene che peraltro la persona offesa non era riuscita a quantificare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: in ordine al concorso, la Corte d'appello ha correttamente valutato il quadro probatorio (ingresso comune nella proprietà privata, superamento della recinzione, attività preparatoria, presenza di arnesi e biciclette) e ha motivato che è sufficiente un contributo causale anche minimo e consapevole per integrare il concorso; in ordine ad art. 131-bis c.p. la Corte d'appello ha valutato che la fattispecie non presentava i requisiti di particolare tenuità (entrata serale in abitazione da parte di tre persone, modalità della condotta e grado di colpevolezza). Conseguentemente la Cassazione ha confermato l'inammissibilità e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis, cod. pen.
La Corte d'appello ha ritenuto che non ricorresse la particolare tenuità della fattispecie: la valutazione richiede un esame complessivo e congiunto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno/ pericolo (richiamo all'art. 133 c.p.). Il mero modestissimo valore del bene non è determinante se sussistono modalità e contesto che escludono la tenuità.
art. 133, cod. pen.
Richiamato quale criterio di valutazione congiunta per la determinazione della tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). La Corte ha applicato questo principio per escludere l'istituto della non punibilità.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna dei ricorrenti al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a carico di chi propone ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 ciascuno.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in connessione alla valutazione sulla eventuale assenza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto invece che non fosse ravvisabile assenza di colpa e ha quindi applicato la sanzione prevista.
Massime di principio
- La semplice presenza della refurtiva nel materiale possesso di un solo soggetto non esclude automaticamente il concorso: se gli altri sono entrati nella proprietà privata e hanno posto in essere attività preparatorie, è sufficiente un contributo causale anche minimo e consapevole per configurare il concorso.
- Le valutazioni di fatto e la valutazione del materiale probatorio svolte dalla Corte d'appello sono in linea di massima insindacabili in Cassazione: le censure che chiedono una rivalutazione del merito sono inammissibili.
- L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva delle circostanze (art. 133 c.p.): il modesto valore del bene da solo non basta se la condotta presenta elementi (es. ingresso notturno, attività collegata, numero di soggetti) che denotano maggiore gravità.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va dunque valutato con attenzione il merito e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.
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