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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13211/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna per tentato furto di un navigatore TOM TOM. Sono stati proposti due motivi: (1) comune a BENADOUNI e MICALETTI, denuncia della violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso nella sottrazione del bene, sostenendo che il dispositivo era stato rinvenuto nel possesso del solo MARIN e che non sarebbe stato descritto un contributo concorsuale dei due; (2) comune a tutti e tre, censura per omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. per la tenuità del fatto, dato il modesto valore del bene che peraltro la persona offesa non era riuscita a quantificare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: in ordine al concorso, la Corte d'appello ha correttamente valutato il quadro probatorio (ingresso comune nella proprietà privata, superamento della recinzione, attività preparatoria, presenza di arnesi e biciclette) e ha motivato che è sufficiente un contributo causale anche minimo e consapevole per integrare il concorso; in ordine ad art. 131-bis c.p. la Corte d'appello ha valutato che la fattispecie non presentava i requisiti di particolare tenuità (entrata serale in abitazione da parte di tre persone, modalità della condotta e grado di colpevolezza). Conseguentemente la Cassazione ha confermato l'inammissibilità e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis, cod. pen.

    La Corte d'appello ha ritenuto che non ricorresse la particolare tenuità della fattispecie: la valutazione richiede un esame complessivo e congiunto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno/ pericolo (richiamo all'art. 133 c.p.). Il mero modestissimo valore del bene non è determinante se sussistono modalità e contesto che escludono la tenuità.

  • art. 133, cod. pen.

    Richiamato quale criterio di valutazione congiunta per la determinazione della tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). La Corte ha applicato questo principio per escludere l'istituto della non punibilità.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna dei ricorrenti al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a carico di chi propone ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 ciascuno.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in connessione alla valutazione sulla eventuale assenza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto invece che non fosse ravvisabile assenza di colpa e ha quindi applicato la sanzione prevista.

Massime di principio

  • La semplice presenza della refurtiva nel materiale possesso di un solo soggetto non esclude automaticamente il concorso: se gli altri sono entrati nella proprietà privata e hanno posto in essere attività preparatorie, è sufficiente un contributo causale anche minimo e consapevole per configurare il concorso.
  • Le valutazioni di fatto e la valutazione del materiale probatorio svolte dalla Corte d'appello sono in linea di massima insindacabili in Cassazione: le censure che chiedono una rivalutazione del merito sono inammissibili.
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva delle circostanze (art. 133 c.p.): il modesto valore del bene da solo non basta se la condotta presenta elementi (es. ingresso notturno, attività collegata, numero di soggetti) che denotano maggiore gravità.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va dunque valutato con attenzione il merito e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.

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