Sentenza n. 6030/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente, liquidando le spese di primo grado in 400 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso volto all’attribuzione della Carta elettronica del docente, con accredito di 1.500 euro, ma aveva liquidato le spese di lite in soli 400 euro, richiamando il carattere seriale della controversia. L’appellante ha impugnato la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese, sostenendo che la somma fosse simbolica, non conforme al decoro professionale e inferiore ai minimi desumibili dai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, dell’art. 2233 c.c., degli artt. 26 e 88 c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 111 Cost., degli artt. 24 e 113 Cost., dell’art. 47 CDFUE, dell’art. 6 CEDU e di ulteriori disposizioni concernenti l’effettività della tutela giurisdizionale e le modalità di esecuzione delle sentenze.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha ribadito che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, ma, quando condanna una parte al loro pagamento, deve fare riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014, potendosene discostare con adeguata motivazione. Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, non esiste più un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari; l’unico limite inderogabile è il divieto di liquidare somme meramente simboliche e non consone al decoro della professione, previsto dall’art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto, il TAR aveva motivato la riduzione soltanto con il carattere seriale della controversia, senza spiegare la quantificazione né giustificare una compensazione parziale. Tale motivazione è stata ritenuta insufficiente, anche in rapporto al principio di effettività della tutela giurisdizionale, poiché la serialità del contenzioso non giustifica di per sé una riduzione sproporzionata e può, al contrario, aggravare la responsabilità dell’amministrazione che persista nel negare una posizione già riconosciuta dalla giurisprudenza. In applicazione dell’effetto devolutivo dell’appello, le spese del primo grado sono state rideterminate equitativamente in 800 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state compensate, in ragione del parziale accoglimento e della liquidazione inferiore a quella richiesta.
Norme richiamate
art. 2233, comma 2, c.c.
la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
Costituisce l’unico limite legale inderogabile alla liquidazione giudiziale del compenso dopo l’abrogazione delle tariffe professionali: non possono essere liquidate somme simboliche e non consone al decoro della professione.
art. 4 D.M. n. 55/2014
i valori medi di cui alle tabelle allegate [...] possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento
I parametri ministeriali orientano la liquidazione delle spese e consentono scostamenti motivati; non reintroducono un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 5 D.M. n. 55/2014
Deve essere considerato, insieme all’art. 4, nel regolare le spese secondo le caratteristiche, la difficoltà, il valore e le altre circostanze dell’attività difensiva.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
Attribuisce al decreto ministeriale la determinazione periodica dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.
art. 9, comma 1, l. n. 27/2012
Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, escludendo il previgente vincolo legale di inderogabilità dei minimi.
art. 26 c.p.a.
Rileva nella disciplina della regolazione delle spese del processo amministrativo.
art. 47 CDFUE
Impone il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale; una liquidazione immotivata e manifestamente insufficiente delle spese può incidere su tale principio.
artt. 24 e 113 Cost.
Tutela effettiva in giudizio e protezione giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione; la liquidazione delle spese deve evitare di vanificare concretamente l’accesso alla giustizia.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi inderogabili: il giudice può discostarsene, anche in misura significativa, purché esponga i criteri concreti che giustificano la liquidazione.
- La liquidazione giudiziale delle spese processuali non può ridursi a una somma meramente simbolica e non conforme al decoro della professione, poiché l’art. 2233, comma 2, c.c. costituisce il limite legale inderogabile al potere discrezionale del giudice.
- Quando il giudice liquida le spese in misura manifestamente inferiore a quella risultante dai parametri ministeriali, deve fornire una motivazione specifica sulla quantificazione; il mero richiamo al carattere seriale della controversia non è sufficiente.
- La serialità delle controversie non giustifica, di per sé, una riduzione immotivata delle spese processuali e, quando l’amministrazione persista nel negare una posizione già riconosciuta come fondata, può costituire una circostanza incompatibile con una liquidazione meramente simbolica.
- Il giudice d’appello, investito della sola statuizione sulle spese, può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado in virtù dell’effetto devolutivo dell’appello.
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