Sentenza n. 3057/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza - della sentenza n. 234/25, pubblicata il 04.06.2025, con cui il Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente ad ottenere l’accredito della carta docente rivendicato, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere all’accredito in favore della medesima per le seguenti annualità: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per il corrispondente importo complessivo di € 2.000,00 (euro duemila/00).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como che aveva ordinato l'accredito della carta docente per quattro annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 234/2025 del Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, notificata al Ministero il 24 luglio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di 500 euro per ciascuna annualità, per un importo complessivo di 2.000 euro. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto che fosse ordinato l'accredito delle somme sul borsellino elettronico della carta docente. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare né documentare l'avvenuta esecuzione del giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notifica della sentenza avente valore di titolo esecutivo e la proposizione del ricorso erano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza del Tribunale di Como era passata in giudicato, che la pretesa della ricorrente era documentata e che l'Amministrazione non aveva provato l'integrale esecuzione dell'obbligo. Il ricorso è stato quindi accolto. Il Ministero è stato ordinato di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza gli importi spettanti per le quattro annualità, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Al commissario non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori, spese generali e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza al giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
art. 2233, comma 2, c.c.
Il criterio dell'adeguatezza è stato utilizzato per determinare le spese di lite in relazione alla limitata attività difensiva concretamente svolta.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, l'amministrazione intimata deve dimostrare l'avvenuta integrale esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento entro un termine perentorio.
- Quando il giudicato impone l'erogazione di somme determinate o determinabili, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento al netto degli importi eventualmente già corrisposti per il medesimo titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione del giudicato.
- L'attività del commissario ad acta affidata a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica non comporta il riconoscimento di uno specifico compenso, quando rientri nei suoi compiti istituzionali.
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