Cassazione Penale, Sentenza n. 14571/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 27/11/2025 che confermava la custodia cautelare in carcere: per entrambi, il capo relativo alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p. - capo 1); per Fabio, in aggiunta, i capi relativi ad associazione per delinquere finalizzata a giochi e scommesse illegali e all'organizzazione/gestione delle stesse in assenza di concessione (capi 11 e 12), aggravati dall'art. 416-bis. Le censure principali sono il vizio di motivazione e il travisamento della prova (si sostiene che le intercettazioni e le frequentazioni valorizzate non dimostrerebbero condotte materiali riconducibili all'appartenenza o ad apporto causale al sodalizio, ma solo rapporti familiari o di conoscenza) e la mancata valutazione individualizzata delle esigenze cautelari e delle misure meno afflittive (contestata un'inversione dell'onere argomentativo e la presunta esclusiva adesione alla presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.).
La decisione
La Corte rigetta i ricorsi come infondati. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame logica, coerente e priva di evidenti illogicita, e non assoggettabile a rivalutazione del fatto in sede di legittimità. Quanto a Fabio, il Tribunale aveva rilevato una stabile messa a disposizione del sodalizio (ruoli nelle riunioni, proposte operative sulla gestione delle scommesse, rapporti di fiducia e cenni testuali nelle intercettazioni) e riscontri investigativi (osservazioni, colloqui in luoghi tipici di riunione, riferimenti da parte di altri affiliati) idonei a fondare la gravità indiziaria per art. 416-bis e per i reati connessi alle scommesse clandestine. Quanto a Ferdinando, sono stati valorizzati incontri, conversazioni e rapporti attivi con vertici del clan e interlocutori della gestione delle scommesse, che non si spiegano come mero ambito familiare. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari la Corte ha richiamato la presunzione relativa e l'effetto della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista per i reati di cui all'art. 416-bis: i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti idonei a superare tali presunzioni. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali e rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per inquadrare la partecipazione a un'associazione di stampo mafioso; la Corte conferma che la partecipazione può essere dimostrata anche mediante intercettazioni, osservazioni e comportamento continuativo e non richiede necessariamente l'attribuzione immediata di singoli reati fine
Richiamata come circostanza aggravante collegata al reato associativo (come riportato in ordinanza); la decisione ne utilizza gli effetti aggravanti nel valutare il quadro complessivo
Norma processuale richiamata in relazione ai motivi di impugnazione e alla verifica della motivazione del provvedimento cautelare; la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione
Richiamata in relazione alle esigenze cautelari e ai presupposti per l'adozione di misure personali; la Corte verifica che il giudice di merito abbia correttamente individuato i requisiti per la custodia
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte conferma l'esistenza di una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti di cui all'art. 416-bis e di una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere; spetta alla difesa produrre elementi concreti per superare la presunzione
Richiamata con riferimento alle formalità e ai limiti dell'impugnazione; la Corte valuta la correttezza formale dei motivi dedotti
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata in tema di misure cautelari alternative e adeguatezza; la Corte considera che il giudice di merito ha valutato la possibilità di misure meno afflittive e ha ritenuto prevalente la presunzione normativa
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle comunicazioni alla cancelleria; la sentenza dispone l'esecuzione degli adempimenti previsti
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per reati di tipo mafioso (art. 416-bis) la legge prevede presunzioni che rendono necessario per la difesa produrre elementi specifici e concreti per dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari; la mera contestazione astratta non è sufficiente
- Le intercettazioni, comprese quelle fra terzi e le conversazioni 'tra presenti', possono costituire prova diretta dell'appartenenza e del ruolo in un sodalizio criminoso se i parlanti sono soggetti credibili e le dichiarazioni appaiono coerenti con il contesto investigativo
- La Corte di legittimità non procede a una rivalutazione globale del materiale indiziario ma verifica la logicità e la coerenza della motivazione del giudice di merito: censure che mirano a una diversa valutazione del fatto sono inammissibili se la motivazione è congrua
- La partecipazione stabile e la messa a disposizione del gruppo possono essere provate anche senza l'attribuzione a carico dell'indagato di tutti i singoli reati scopo; ciò che conta è l'apporto durevole all'organizzazione
- La presenza a incontri in luoghi tipici di ritrovo del sodalizio, i rapporti di fiducia con vertici, i compiti relativi alla gestione di affari illegali (es. scommesse clandestine) e i riscontri investigativi rafforzano la gravità indiziaria e giustificano misure cautelari più gravi
- Il giudice deve comunque considerare, e motivare il rigetto, delle misure meno afflittive; tuttavia la normativa speciale può legittimare il ricorso alla custodia in carcere quando la posizione e la persistenza del comportamento dell'indagato confermino il rischio
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