Sentenza del 23/01/2018 n. 271 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Fidejussione - art. 8, co. 4, l. 212/2000 - restituzione - controversia - giurisdizione tributaria - sussiste. Fidejussione - istanza di rimborso - termine decadenziale - art. 21, co. 2, d.lgs. 546/1992 - si applica. Fidejussione - rimborso - presupposto - soccombenza totale o parziale dell'Ufficio in giudizio - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva di avere diritto, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 212/2000, alla restituzione delle somme pagate per la fideiussione richiesta dall'Amministrazione a garanzia di un credito IVA. La pretesa tributaria, tuttavia, era stata successivamente trasferita al gruppo societario di appartenenza del contribuente ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 633/1972. La controversia riguardava sia la giurisdizione competente sia l'applicabilità del termine decadenziale per la richiesta di rimborso e i presupposti sostanziali per ottenere la restituzione.
La decisione
La controversia è stata ritenuta appartenente alla giurisdizione tributaria. La richiesta di rimborso del costo della fideiussione è soggetta al termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere. Nel merito, la restituzione è ammessa solo quando la maggiore pretesa dell'Ufficio sia stata totalmente o parzialmente caducata da una pronuncia giurisdizionale. Non è sufficiente che la pretesa venga meno per altre ragioni, come il trasferimento del credito IVA al gruppo societario. Pertanto, la domanda del contribuente non è risultata fondata.
Norme richiamate
Art. 8, comma 4, legge n. 212/2000
Il contribuente non può essere tenuto a prestare garanzia per il pagamento di somme richieste dall'Amministrazione finanziaria, salvo i casi previsti dalla legge; gli oneri relativi alla garanzia sono rimborsati quando la pretesa tributaria risulti infondata.
La norma consente il rimborso dei costi della fideiussione soltanto in presenza dei presupposti sostanziali previsti dalla disciplina, individuati nella soccombenza, totale o parziale, dell'Amministrazione in sede giurisdizionale.
Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il termine biennale di decadenza si applica anche alla richiesta di rimborso dei costi della fideiussione e decorre dal momento in cui il diritto alla restituzione può essere esercitato.
Art. 38 del d.P.R. n. 633/1972
Il trasferimento del credito IVA al gruppo societario, senza una pronuncia giudiziale che accerti l'infondatezza della pretesa dell'Ufficio, non integra di per sé il presupposto per il rimborso del costo della fideiussione.
Massime di principio
- Le controversie relative al rimborso dei costi sostenuti per una fideiussione richiesta a garanzia di una pretesa tributaria rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.
- La domanda di rimborso deve essere presentata entro due anni dal pagamento o, se successivo, dal momento in cui si verifica il presupposto che rende possibile la restituzione.
- Il rimborso dei costi della fideiussione non consegue automaticamente alla cessazione o al venir meno della pretesa fiscale: occorre, in linea generale, una pronuncia giurisdizionale che accerti la soccombenza totale o parziale dell'Amministrazione.
- Il venir meno della pretesa per motivi diversi da una decisione giudiziale, come trasferimenti, compensazioni o vicende interne al gruppo societario, può non essere sufficiente a ottenere la restituzione.
- È quindi necessario conservare la documentazione relativa alla fideiussione, ai pagamenti effettuati e alla decisione giudiziale, verificando attentamente la decorrenza del termine biennale.
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