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Sentenza

Sentenza n. 1008/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della graduatoria pubblicata in data 12 marzo 2024 sull'Albo Pretorio per la “procedura di selezione interna per la progressione verticale del personale dipendente a tempo indeterminato per la copertura di n.3 posti di istruttore direttivo tecnico – area funzionari e delle elevate qualificazioni (ex D)” approvata dalla Commissione di selezione nominata con Determinazione del Dirigente del 2° settore n. 537del 5/03/2024 e del verbale di valutazione titoli del 5/03/2024, con allegate le relative schede di valutazione di ciascun candidato per detta procedura; nonché per l'annullamento del Verbale della Commissione del 5 Marzo 2024 e dei relativi Allegati, e di tutti i relativi atti presupposti e successivi ancorché incogniti, di tutti i verbali, di ignoti estremi, antecedenti e successivi all'approvazione della graduatoria finale con i quali sono stati stabiliti i criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio, di ogni documento istruttorio sia antecedente che successivo alla graduatoria finale; nonché ancora per l'accertamento del diritto del ricorrente affinché venga prodotta la documentazione in copia conforme all'originale come da richiesta prot.24538/2024 prodromica alla corretta attribuzione del punteggio complessivo finale dei concorrenti controinteressati, e conseguente rettifica della graduatoria finale; per il riconoscimento del diritto del ricorrente al piazzamento corrispondente al punteggio attribuito e determinato, con conseguente annullamento della suddetta graduatoria definitiva di cui alla determina dirigenziale n. 572 del 12/03/2024 con la conseguente declaratoria di inefficacia fino alla concorrenza alla posizione che il ricorrente verrà ad acquisire con il punteggio effettivamente spettante ai controinteressati.

Giustizia amministrativa202400715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e atti di valutazione relativi alla procedura interna per la copertura di tre posti di istruttore direttivo tecnico, nella quale il ricorrente era quinto classificato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante a una procedura di selezione interna per la progressione verticale del personale comunale, ha impugnato la graduatoria finale, il verbale di valutazione dei titoli, le schede di valutazione, i criteri di attribuzione dei punteggi e gli ulteriori atti presupposti e successivi. Ha chiesto anche l'accesso alla documentazione necessaria a verificare il punteggio attribuito ai controinteressati, la rettifica della graduatoria e il riconoscimento del diritto al piazzamento spettante in base al punteggio ritenuto corretto. Nel corso del giudizio il Comune ha avviato una diversa procedura di progressione verticale, nella quale il ricorrente è risultato primo classificato in una graduatoria provvisoria. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, sostenendo di avere conseguito la progressione verticale; il Comune e il controinteressato hanno chiesto anch'essi la definizione del giudizio, prospettando rispettivamente l'improcedibilità o la cessata materia del contendere e formulando richieste sulle spese. Il controinteressato aveva inoltre proposto ricorso incidentale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse processuale. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che la soddisfazione dell'interesse del ricorrente non è derivata da una modifica, riedizione o sostituzione degli atti della procedura impugnata, ma dalla partecipazione a una nuova e distinta procedura di progressione verticale. Poiché l'esito della nuova procedura ha fatto venir meno l'interesse concreto alla decisione sulla procedura originaria, senza però integrare l'integrale soddisfazione dell'interesse nel medesimo giudizio mediante un intervento amministrativo sull'atto impugnato, la causa è stata definita per improcedibilità e non per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone l'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio mediante un provvedimento dell'amministrazione adottato spontaneamente e riferibile alla medesima vicenda amministrativa oggetto di impugnazione, non mediante una procedura nuova e distinta.
  • Quando, nel corso del giudizio, una nuova procedura amministrativa soddisfa in via autonoma l'interesse pratico del ricorrente, senza incidere sugli atti della procedura originariamente impugnata, viene meno l'interesse concreto alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché definito con cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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