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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28055/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Putignano impugna la sentenza d'appello che, su gravame del Pubblico Ministero, ha riformato l'assoluzione pronunciata in abbreviato dal G.U.P. e lo ha ritenuto colpevole per detenzione e porto in luogo pubblico di armi (capo A), ricettazione di armi (capo B), riciclaggio/trasformazione del motociclo (capo D) e detenzione abusiva di armi (capo E) in continuazione con la ricettazione di un'autovettura (capo C). I motivi principali del ricorso sono: (1) violazione delle norme processuali e del diritto di difesa per l'acquisizione in appello, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., della nota tecnica del RIS e di altre consulenze non presenti nel fascicolo del G.U.P.; (2) mancato contraddittorio e mancata rinnovazione della prova dichiarativa (in particolare consulenze e perizie), con richiamo all'art. 603, comma 3-bis; (3) omessa o insufficiente motivazione in ordine al porto in luogo pubblico (distinto dalla detenzione) e al riciclaggio del motociclo, nonché travisamento della prova e violazione dell'art. 192 c.p.p.; (4) errori nella quantificazione della pena e nella negazione delle circostanze attenuanti generiche; (5) richiesta di motivazione rafforzata in caso di riforma di un proscioglimento pronunciato in abbreviato; (6) censura specifica sull'acquisizione della nota RIS del 07/06/2018 e sulla sua rilevanza probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nella sua sostanza: ha ritenuto legittima l'acquisizione, in sede d'appello, della documentazione tecnica (nota RIS) ai sensi dell'art. 603 c.p.p. e dei poteri officiosi del giudice d'appello, ritenendo che la nota fosse stata decisiva e che sussistesse l'assoluta necessità ai fini della decisione; ha ritenuto infondate le censure sulla mancanza di contraddittorio e sulla mancata rinnovazione della prova dichiarativa, richiamando i limiti introdotti dal comma 3-bis dell'art. 603 e la giurisprudenza di legittimità; ha giudicato adeguatamente motivate le valutazioni della Corte d'appello sui profili di porto in luogo pubblico (distinto dalla mera detenzione), sulla partecipazione al riciclaggio/trasformazione e sulla ricostruzione della responsabilità collettiva; ha escluso i vizî di motivazione rafforzata perché la decisione d'appello si fondava su un mutamento radicale della piattaforma probatoria (introduzione di esiti tecnici decisivi non disponibili al primo grado); ha ritenuto infondate le doglianze sulla quantificazione della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo vizi manifesti; ha infine constatato l'estinzione per prescrizione della contravvenzione contestata al capo E) (art. 697 c.p.), annullando senza rinvio la sentenza limitatamente a tale reato e recando la riduzione della pena corrispondente.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    attribuisce al giudice d'appello il potere di acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ritenuti "assolutamente necessari" per il decidere in caso di appello del P.M. avverso proscioglimento; il comma 3-bis limita l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa nei casi espressamente indicati (prove assunte in udienza nel dibattimento o a seguito di integrazioni disposte nel rito abbreviato)

  • art. 602 cod. proc. pen.

    norma che tutela la completezza del sistema probatorio: il giudice di appello può interrompere la discussione e ammettere nuova prova se essa risulta decisiva per il raggiungimento di una decisione più aderente alla realtà

  • art. 23 Legge 18 aprile 1975, n. 110

    distingue la fattispecie di detenzione di armi da quella di porto in luogo pubblico; prevede autonome fattispecie sanzionatorie e dunque richiede motivazioni specifiche per ciascuna condotta

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiamato in rapporto alla valutazione e al travisamento della prova: il giudice deve motivare la valutazione degli elementi probatori senza travisamenti o omissioni rilevanti

  • art. 697 cod. pen.

    prevede la contravvenzione con pena dell'arresto fino a sei mesi per il fatto contestato al capo E); su tale reato la Corte ha accertato l'estinzione per prescrizione

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    norme utilizzate per il computo della prescrizione in relazione al tempo del reato e agli atti interruttivi, poste a fondamento della dichiarazione di estinzione parziale per prescrizione

  • art. 438 e art. 441 cod. proc. pen.

    richiamati come ipotesi in cui, nel rito abbreviato, possono essere disposte integrazioni probatorie che, se effettuate, rientrano nell'ambito delle prove che il giudice d'appello può valutare senza obbligo di rinnovazione

Massime di principio

  • In appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata in rito abbreviato il giudice può acquisire d'ufficio nuove prove documentali o tecniche ritenute "assolutamente necessarie" ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; tale acquisizione è legittima anche se gli atti non erano nel fascicolo del primo grado, purché la Corte motivi la necessità e la decisività degli elementi acquisiti.
  • La rinnovazione della prova dichiarativa (audizione di testi o consulenti) in appello è obbligatoria solo nei casi espressamente previsti dal comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.; non sempre è richiesto il nuovo esame delle dichiarazioni già raccolte nelle indagini preliminari o in primo grado.
  • Se una decisione d'appello sopravvive a un proscioglimento per effetto di elementi tecnici nuovi e decisivi, l'obbligo di motivazione rafforzata del giudice d'appello può venir meno quando vi sia un marcato mutamento della piattaforma probatoria rispetto al primo grado.
  • La distinzione tra detenzione e porto in luogo pubblico è sostanziale: il giudice deve motivare separatamente la sussistenza di ciascuna condotta, e il porto non si può desumere automaticamente dalla mera detenzione salvo prova della contemporaneità e unicità dell'evento.
  • L'ammissione in appello di nuova documentazione tecnica impone alla difesa di chiedere tempestivamente le misure istruttorie difensive (es. prova contraria, consulenza difensiva) se intende contestarne i risultati; la mancata richiesta può rendere aspecifica la censura sul diritto di difesa.
  • Le questioni relative alla valutazione della prova e alla quantificazione della pena, compresa la concessione delle attenuanti generiche, costituiscono in larga misura valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo carenze, contraddittorietà o illogicità manifesto della motivazione.
  • Per i reati di natura contravvenzionale la prescrizione può essere dichiarata con annullamento parziale e senza rinvio quando risulti già estinta, con conseguente eliminazione della frazione di pena ad essa riferibile.

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