Ordinanza n. 1827/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 40427 del 21.06.2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare l'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 21 giugno 2024, e per ottenere la condanna dell'amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile irricevibilità del ricorso per tardività, poiché notificato e depositato il 7 novembre 2025, oltre un anno dopo la scadenza del termine per provvedere.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ritenendo che il ricorso possa essere irricevibile per tardività, ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 marzo 2026. Non sono state adottate statuizioni definitive sulla domanda avverso il silenzio, né sulla richiesta di provvedimento espresso o di nomina del commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale del ricorso avverso il silenzio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Applicato per sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio della possibile irricevibilità per tardività e consentire il deposito di memorie sul punto.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve assegnare alle parti un termine per il contraddittorio mediante memorie, prima di decidere sulla questione stessa.
- Il ricorso avverso il silenzio può essere dichiarato irricevibile se notificato e depositato oltre il termine annuale decorrente dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento; tuttavia, quando tale profilo è rilevato d'ufficio, la decisione deve essere preceduta dal contraddittorio tra le parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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