Cassazione Civile, Ordinanza n. 20374/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società avvisi di accertamento per gli anni 2008, 2009 e 2010, contestando maggiori IVA, IRES e IRAP per la contabilizzazione di fatture relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, emesse da una ditta fornitrice. La società aveva sostenuto l'effettiva operatività della ditta indicata in fattura e, in subordine, che, anche qualora le prestazioni fossero state eseguite da soggetti diversi, si sarebbe trattato di operazioni soggettivamente inesistenti con conseguente deducibilità dei costi. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, oltre all'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo d'appello volto a sostenere che l'accertamento dovesse essere ricondotto a ipotesi diverse da quelle presuntive richiamate dal giudice di merito; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione della prova contraria offerta dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che l'accertamento impugnato era stato legittimamente fondato sulle presunzioni previste dagli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, essendo i precedenti accertamenti sulla ditta fornitrice solo il presupposto fattuale dell'azione accertativa. Ha dichiarato inammissibili e comunque infondati il secondo e il terzo motivo, perché la censura mirava in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e a un diverso apprezzamento delle presunzioni e delle prove, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Ha inoltre confermato il principio per cui, una volta che l'Amministrazione dimostri l'oggettiva inesistenza delle operazioni anche con presunzioni semplici, spetta al contribuente provare l'effettività delle operazioni e non basta la mera esibizione delle fatture o la regolarità formale della contabilità. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
legittima l'accertamento fondato su presunzioni semplici in presenza di elementi indiziari idonei
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
consente l'utilizzo di presunzioni per l'accertamento IVA
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è infondata quando il motivo è comunque privo di fondamento e può essere deciso nel merito ex art. 384 c.p.c.
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici e loro apprezzamento
art. 2729 c.c.
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito
art. 116 c.p.c.
la valutazione della prova non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, salvo gli stretti limiti del vizio motivazionale
art. 384 c.p.c.
consente alla Corte di decidere la questione di diritto nel merito quando il motivo, pur formulato come omessa pronuncia, è infondato
art. 360 c.p.c.
viene precisato che le censure miranti a contestare la ricostruzione dei fatti o l'apprezzamento probatorio non integrano, di regola, violazione di legge
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 8 d.l. n. 16/2002
conv. con legge n. 44/2012
è richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi delle operazioni soggettivamente inesistenti e della deducibilità dei costi
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, l'Ufficio può fondare la ripresa su presunzioni semplici quando gli elementi raccolti siano gravi, precisi e concordanti; una volta dimostrata l'oggettiva inesistenza delle operazioni, l'onere di provare l'effettività delle stesse si sposta sul contribuente.
- Nelle controversie sulle fatture per operazioni inesistenti, la mera esibizione delle fatture, la regolarità formale delle scritture contabili o la tracciabilità formale dei pagamenti non sono di per sé idonee a vincere la prova presuntiva dell'Ufficio.
- Il sindacato di legittimità non consente di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle circostanze di fatto o una diversa inferenza probabilistica, salvo i limiti del vizio motivazionale oggi restritti.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il merito della valutazione probatoria, poiché il libero convincimento opera sul piano dell'apprezzamento dei fatti riservato al giudice di merito.
- La prova contraria deve essere valutata nel suo complesso: una contestazione che si limiti a isolare singoli elementi senza scalfire l'impianto presuntivo complessivo non è idonea a determinare la cassazione della decisione di merito.
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