Cassazione Civile, Ordinanza n. 11719/2025 del 05/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, fondato su cartelle di pagamento per contributi INPS e premi INAIL asseritamente non regolarmente notificate e, per alcune annualità anteriori al 2006, ormai prescritte. Il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione ritenendo regolari le notifiche. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte il gravame, ritenendo invalide alcune notifiche eseguite presso il vecchio indirizzo anagrafico anziché presso la residenza effettiva del destinatario, ma confermando per il resto la validità delle notifiche e quindi del preavviso di fermo. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973 per omesso compimento di tutti gli adempimenti della notifica ex art. 140 c.p.c. (mancata affissione dell’avviso, mancanza di menzione o ricezione della raccomandata); 2) violazione dell’art. 140 c.p.c. per tardivo invio della raccomandata informativa rispetto al tentativo infruttuoso di notifica; 3) omessa pronuncia sulla prescrizione dei crediti contributivi ai sensi dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2934 c.c. e dell’art. 3, comma 9, L. 335/1995; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese nonostante l’accoglimento parziale dell’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi: il primo perché introduceva censure di fatto sulla ritualità della notifica e non risultava adeguatamente dedotto nei precedenti gradi, oltre a essere comunque infondato poiché la nullità della notifica ex art. 140 c.p.c. è sanata se la raccomandata informativa è comunque ricevuta; il secondo perché attinente a un profilo formale della notifica da far valere, semmai, con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine di legge, non documentato. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché la Corte territoriale aveva già esaminato e deciso sulla validità delle notifiche delle cartelle, con implicito rigetto anche della domanda di prescrizione. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la valutazione della soccombenza reciproca e della regolazione delle spese appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
La sua violazione può determinare nullità della notifica, ma la nullità è sanata se il destinatario riceve comunque la raccomandata informativa e l’atto raggiunge il suo scopo.
art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato come disciplina della notificazione delle cartelle esattoriali; le doglianze sulla sua violazione non sono state accolte.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione è sanabile per raggiungimento dello scopo.
art. 617 c.p.c.
I vizi formali della notificazione che incidono sulla regolarità dell’atto esecutivo vanno fatti valere con l’opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando la questione risulta comunque esaminata e decisa, anche implicitamente.
art. 2934 c.c.
Richiamato in relazione all’eccezione di prescrizione dei crediti azionati.
art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995
Richiamato quale base normativa dell’eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue la soccombenza e la valutazione della soccombenza reciproca è rimessa al giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella notificazione della cartella esattoriale, l’omissione di uno degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. determina nullità, ma questa è sanata se la raccomandata informativa è comunque ricevuta dal destinatario e l’atto raggiunge il suo scopo.
- Le censure che investono profili formali della notificazione dell’atto esecutivo, quando si traducano in vizi propri dell’atto, devono essere fatte valere con opposizione agli atti esecutivi entro il termine di legge; non possono essere dedotte tardivamente sotto altra veste.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in errore di diritto una contestazione che in realtà richiede un nuovo accertamento del fatto circa la ritualità della notificazione, riservato al giudice di merito.
- La denuncia di omessa pronuncia è infondata quando la decisione impugnata abbia comunque affrontato la questione dedotta, anche in modo implicito, attraverso la statuizione su un presupposto logicamente incompatibile con la pretesa avversaria.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la conseguente regolazione delle spese processuali rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione nei casi consentiti.
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