Sentenza n. 226/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso n. 170/2025 del 17.04.2025 emesso all’esito del giudizio n. 554/2025 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento parziale della Regione Molise al decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso n. 170/2025, definitivamente esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo, che aveva ingiunto alla Regione Molise il pagamento di € 620.151,98, oltre interessi e spese. Dopo un pagamento parziale di € 339.220,07 lordi, residuava, secondo la ricorrente, un credito di € 280.931,90, oltre interessi e spese. Il decreto ingiuntivo, notificato il 31 maggio 2025, non è stato opposto nel termine di quaranta giorni ed è stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.; il titolo esecutivo è stato poi nuovamente notificato in forma esecutiva. La Regione non ha corrisposto il residuo. La resistente ha eccepito l’improponibilità dell’ottemperanza sostenendo che il credito era stato inserito nel piano regionale di rilevazione dei debiti commerciali previsto dall’art. 1, commi 455-463, l. n. 213/2023, con conseguente temporanea impossibilità di intraprendere o proseguire procedure esecutive, nonché sospensione della produzione di interessi e della rivalutazione. La ricorrente ha contestato tale eccezione, rilevando che la fase delle proposte transattive era ormai completata e che l’azione proposta era diretta a ottenere l’adempimento del titolo, senza aggredire specifiche somme derivanti dai contributi statali o dalle riscossioni regionali destinate al piano.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza perché il decreto ingiuntivo era divenuto definitivamente esecutivo, aveva valore di cosa giudicata ai fini dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha respinto l’eccezione regionale relativa al piano di rientro dei debiti commerciali. Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 7139/2025 e l’art. 1, comma 462, l. n. 213/2023, ha affermato che il blocco delle procedure esecutive opera soltanto dalla data di approvazione del piano fino al completamento della presentazione delle proposte transattive; una volta completata tale fase, il creditore può rifiutare la proposta e utilizzare le ordinarie procedure giudiziali ed esecutive. Inoltre, la ricorrente non aveva agito direttamente sulle somme derivanti dai contributi statali o dalle riscossioni regionali protette dalla norma, ma aveva chiesto l’ordine di pagamento del residuo dovuto. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché la Regione non ha dimostrato l’adempimento del decreto ingiuntivo. Il TAR ha ordinato il pagamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, di € 280.931,90 a titolo di capitale residuo, oltre agli interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture, alle spese del procedimento monitorio, alle eventuali spese di registrazione del decreto e agli ulteriori accessori indicati nel titolo. È stato nominato, per l’eventuale perdurante inadempimento, il Dirigente dell’Area Finanziaria della Regione Molise quale commissario ad acta, da attivare su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stata riconosciuta, allo stato, la somma ulteriore prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ferma la possibilità di una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. La Regione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure previste dalla legge.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
“altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario”
Ricompresi tra i titoli suscettibili di ottemperanza sono anche i provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, tra cui il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
art. 647 c.p.c.
La mancata opposizione determina la dichiarazione di esecutorietà definitiva del decreto ingiuntivo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione costituisce presupposto per l’esercizio dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 1, commi 455-463, l. n. 213/2023
Disciplina il piano regionale di rilevazione e rientro dai debiti commerciali, compresi i criteri di transazione e il temporaneo blocco delle procedure esecutive.
art. 1, comma 460, l. n. 213/2023
Prevede la rilevazione dei debiti commerciali mediante domanda di ammissione dei creditori al piano.
art. 1, comma 461, l. n. 213/2023
Disciplina la presentazione delle proposte transattive ai creditori secondo percentuali correlate all’anzianità del credito.
art. 1, comma 462, l. n. 213/2023
“Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 460 e sino al completamento della presentazione da parte della regione delle proposte transattive di cui al comma 461 non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano”
Il divieto di intraprendere o proseguire procedure esecutive è temporaneo e cessa con il completamento della presentazione delle proposte transattive; non impedisce successivamente al creditore di rifiutare la transazione e agire per il recupero integrale del credito.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina del commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto il TAR ha rinviato ogni valutazione ulteriore, non ravvisandone allo stato i presupposti.
d.lgs. n. 231/2002
Il capitale residuo deve essere maggiorato degli interessi al tasso previsto dal decreto, decorrenti dalle scadenze delle singole fatture.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo del giudice ordinario divenuto definitivamente esecutivo, non opposto e munito della relativa dichiarazione di esecutorietà, costituisce titolo equiparato a una sentenza passata in giudicato ai fini dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., purché sia decorso il termine dilatorio applicabile nei confronti dell’amministrazione debitrice.
- Il blocco delle procedure esecutive previsto dall’art. 1, comma 462, l. n. 213/2023 per i debiti inseriti nel piano regionale di rilevazione dei debiti commerciali opera esclusivamente dalla data di approvazione del piano fino al completamento della presentazione delle proposte transattive ai creditori; non costituisce un impedimento definitivo o sine die all’esercizio delle azioni giudiziali ed esecutive.
- Una volta completata la presentazione delle proposte transattive, il creditore può rifiutare la proposta regionale e attivare o riattivare le ordinarie procedure giudiziali ed esecutive per il recupero del credito, inclusa l’azione di ottemperanza fondata su un titolo definitivamente esecutivo.
- Il divieto di agire esecutivamente sulle somme derivanti dai contributi statali e dalle riscossioni regionali destinate al piano non preclude, di per sé, una domanda di ottemperanza volta a ordinare all’amministrazione il pagamento del debito, quando il creditore non individui né aggredisca specifiche somme protette dalla disciplina finanziaria.
- In presenza di un persistente inadempimento dell’amministrazione a un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per il pagamento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine.
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