Cassazione Penale, Sentenza n. 3949/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per: 1) nullità della celebrazione dell'udienza di appello in orario antecedente a quello indicato nel decreto di citazione notificato all'imputato, con conseguente lesione del diritto dell'imputato di intervenire poiché giunto in aula solo per la lettura del dispositivo; 2) vizio di motivazione in ordine all'incidenza del contributo della condotta ai fini della determinazione della pena. Il fatto di reato contestato era l'importazione illecita di 75 kg di Khat (art. 73 TU Stup.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (pregiudiziale): l'udienza di appello era stata celebrata in ora antecedente a quella indicata nella citazione notificata all'imputato, integrando nullità a regime intermedio ex art. 179 c.p.p. e violazione dell'art. 178 comma 1 lett. c). Pur essendo presente il difensore, non è stato dimostrato che questi avesse a disposizione una citazione con l'orario effettivo (quindi non era certo che potesse tempestivamente eccepire la nullità). La sentenza di appello è stata annullata e il procedimento rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio di gravame.
Norme richiamate
art. 73 T.U. stupefacenti (D.P.R. 309/1990)
Norma sostanziale che ha regolato l'imputazione (importazione illecita di sostanze stupefacenti, qui Khat). La Corte non ha modificato la valutazione del fatto, ma ha disposto l'annullamento per motivo processuale.
art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.
Rilevata come norma violata dalla celebrazione dell'udienza in orario antecedente a quello indicato nella citazione, ossia comportamento che può incidere sul diritto dell'imputato di intervenire al giudizio.
art. 179 c.p.p.
Richiamata per qualificare la nullità come a "regime intermedio"; la violazione riguarda un atto che determina nullità sanabile solo se non tempestivamente eccepita (riesame necessario quando l'assenza o l'irregolarità incidono su diritti fondamentali).
art. 182 comma 2 c.p.p.
Norma sul momento utile per eccepire le nullità: la Corte richiama la regola per dire che, di regola, spetta al difensore presente eccepire immediatamente la nullità, pena la sanatoria; tuttavia qui non è chiaro se il difensore avesse titolo per avvedersi della violazione (incertezza sull'orario riportato nella copia della citazione notificata al difensore).
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 convertito in L. n. 176/2020
Norma che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; procedura seguita nel presente giudizio di legittimità.
Giurisprudenza citata (Sez.un. n. 5396/2015, Sez. 2 n. 26603/2019, Sez. 3 n. 36612/2020 e altre)
Precedenti utilizzati per distinguere nullità assolute da nullità intermedie e per delineare l'onere del difensore di eccepire tempestivamente la nullità relativa alla partecipazione dell'imputato; la Corte applica tali principi al caso concreto.
Massime di principio
- La celebrazione di un'udienza in orario antecedente a quello indicato nella citazione notificata all'imputato può integrare una nullità "a regime intermedio" (art. 179 c.p.p.) quando incide sul diritto dell'imputato di intervenire: la conseguenza pratico-processuale può essere l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
- Quando il difensore è presente in udienza, in linea generale è suo onere eccepire immediatamente le nullità rilevabili durante l'udienza (art. 182 comma 2 c.p.p.); la mancata eccezione può comportare la sanatoria della nullità. Tuttavia, se non è chiaro che il difensore avesse a disposizione una citazione con l'orario corretto, non si può ritenere automaticamente che egli abbia potuto o dovuto eccepire la violazione.
- La distinzione tra nullità assolute e intermedie dipende dalle circostanze: l'assenza contemporanea di imputato e difensore o la celebrazione in data diversa da quella fissata può portare a nullità assoluta; la sola anticipazione dell'orario, con difensore presente, può costituire nullità intermedia.
- L'eccezione di nullità relativa all'intervento dell'imputato può essere sollevata in Cassazione se tempestiva e se non poteva essere efficacemente eccepita in primo grado/udienza (ad esempio per incertezza sulla notifica della citazione al difensore).
- Per evitare il rischio di annullamento per vizi di citazione, è buona prassi verificare e custodire copie degli atti di citazione ricevuti (sia dall'imputato sia dal difensore), annotare gli orari di chiamata e presenza in aula e, se si rileva discordanza, eccepire immediatamente la violazione in udienza.
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