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Sentenza

Sentenza n. 1263/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento di revoca del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Rimini, prot. N. -OMISSIS- del 01.02.2024 notificato in data 13.01.2026.

Giustizia amministrativa202600376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato per l'ingresso in Italia ai fini del lavoro subordinato. Il contratto di soggiorno non era stato sottoscritto né trasmesso entro quindici giorni dall'ingresso, avvenuto il 26 marzo 2024. Il datore di lavoro non si era presentato ai diversi appuntamenti fissati dalla Prefettura e si era reso irreperibile; il lavoratore, inoltre, non si era presentato a due appuntamenti, adducendo in un caso ragioni di salute. Il ricorrente ha dedotto che la mancata stipula non fosse a lui imputabile, la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990 e del contraddittorio procedimentale, la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e legittimo affidamento, lo sviamento di potere, la violazione dell'art. 21-quinquies della l. 241/1990, il difetto di motivazione e l'illegittimità costituzionale di una verifica postuma e retroattiva dei requisiti. Ha inoltre sostenuto che la mancata formalizzazione del contratto non potesse comportare automaticamente la revoca del nulla osta e ha rappresentato l'intenzione di regolarizzarsi individuando un nuovo datore di lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998 impone la revoca del nulla osta quando il contratto di soggiorno non sia trasmesso nel termine previsto dall'art. 22, comma 6, salvo che il ritardo dipenda da forza maggiore o da cause non imputabili al lavoratore. Nel caso concreto il contratto non era stato semplicemente trasmesso tardivamente, ma non era stato mai stipulato, sicché la procedura non si era conclusa. La Prefettura aveva fissato cinque appuntamenti per consentire la sottoscrizione, ma il datore di lavoro non si era mai presentato e si era reso irreperibile; il lavoratore non aveva inoltre partecipato a due appuntamenti. L'Amministrazione non era tenuta a mantenere indefinitamente aperta la pratica in attesa dell'eventuale reperimento di un diverso datore di lavoro. La revoca è stata qualificata come atto vincolato di decadenza, o revoca sanzionatoria, volto al controllo dei requisiti per il provvedimento ampliativo, e non come revoca di autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies della l. 241/1990; sono state quindi respinte le censure relative alla mancanza dell'interesse pubblico, al mutamento della situazione e all'affidamento. Il giudice ha aggiunto che il potere di revoca può riguardare anche la mancanza dei requisiti necessari all'ingresso, inclusa la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro. La motivazione dell'atto, pur non completa, era sufficiente a rendere comprensibili le ragioni della revoca. Quanto alla partecipazione procedimentale, la comunicazione risultava inviata al recapito indicato nella domanda e, comunque, il ricorrente non avrebbe potuto fornire elementi utili a modificare l'esito, dato che la procedura non si era conclusa per l'irreperibilità del datore di lavoro. Nessuna pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se ... il contratto di soggiorno ... non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.

    La mancata trasmissione del contratto di soggiorno nel termine comporta la revoca del nulla osta; a maggior ragione, la mancata stipula del contratto e la mancata conclusione della procedura giustificano la revoca, salva una causa di forza maggiore o non imputabile al lavoratore.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono ... il contratto di soggiorno ... Tale documento ... è trasmesso in via telematica ... allo sportello unico per l'immigrazione.

    Il termine di quindici giorni impone la sottoscrizione e la trasmissione telematica del contratto di soggiorno; l'assenza della sottoscrizione impedisce la conclusione della procedura.

  • art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998

    Il sopravvenuto accertamento di elementi ostativi determina la revoca del nulla osta, del visto e del permesso di soggiorno, secondo la disciplina richiamata dal giudice.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento di revoca è stata ritenuta comunque sufficiente, essendo stata inviata al datore di lavoro e al lavoratore presso il recapito indicato nella domanda; inoltre, la partecipazione non avrebbe potuto incidere sull'esito.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata valutazione delle osservazioni non è stata accolta, poiché il giudice ha ritenuto che nessun apporto partecipativo avrebbe potuto modificare l'esito vincolato della procedura.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La disciplina della revoca di autotutela non è applicabile alla revoca del nulla osta, qualificata come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato prevista dall'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998 costituisce esercizio di un potere vincolato di controllo dei requisiti e ha natura di decadenza o revoca sanzionatoria, non di revoca di autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies della l. 241/1990.
  • La mancata stipula del contratto di soggiorno entro il termine previsto dall'art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998, e non soltanto la sua mancata trasmissione, impedisce la conclusione della procedura e legittima la revoca del nulla osta, salvo che il ritardo o l'omissione dipendano da forza maggiore o da cause non imputabili al lavoratore.
  • La Prefettura non è tenuta a mantenere indefinitamente aperta la procedura di ingresso quando il contratto di soggiorno non sia stato sottoscritto e il datore di lavoro originario sia irreperibile, in attesa che il lavoratore reperisca un diverso datore di lavoro.
  • La violazione delle garanzie partecipative non determina l'annullamento della revoca quando, alla luce della natura vincolata del potere e dei fatti incontestati che impediscono la conclusione della procedura, il destinatario non avrebbe potuto fornire un apporto idoneo a determinare un esito diverso.
  • La revoca del nulla osta può essere disposta anche per la mancanza dei requisiti necessari all'ingresso del lavoratore straniero, compresa la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, e non soltanto per le specifiche situazioni ostative indicate dalla normativa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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