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Ordinanza

Ordinanza n. 5882/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa misura cautelare anche monocratica del provvedimento di rigetto del 03.07.2025 rispetto alla domanda di rinuncia inoltratata a mezzo Posta elettronica certificata nella parte in cui afferma che “L'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero sul sostegno, presentata dal Sig. Carcone, è stata chiusa con provvedimento di rigetto in data antecedente al 1° giugno 2024. Pertanto, ai sensi del D.L. 31 maggio 2024 n. 71 come modificato dalla Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106, non è possibile presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4.”; delle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4 e per quanto occorre possa per la declaratoria di nullità e/o annullamento, ove ritenuto applicabile del provvedimento del Ministero comparso sulla piattaforma informatica “Riconoscimento professione docente” in cui il Ministero attesta l’impossibilità di effettuare la rinuncia alla domanda di riconoscimento su classi di concorso Sostegno, del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025 relativo ai Corsi INDIRE, ossia ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 con conseguente declaratoria del diritto degli istanti a partecipare a suddetti corsi anche se alla data del 1° giugno 2024 non siano decorsi i termini di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero, - nonché del provvedimento prot. n. 21907 del 04.06.2025, recante avviso sulle modalità e sulle tempistiche per l’espressione della rinuncia (art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77) nella parte in cui impone di formalizzare solo tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” la rinuncia e non anche a mezzo pec nei casi di domanda di riconoscimento presentata in piattaforma e non in modalità cartacea. - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto. Per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno - del diritto delle parti ricorrenti ad essere ammessi all’iscrizione ai percorsi di cui al DM 77/2025 nonché per la declaratoria di validità della rinuncia alla domanda di riconoscimento condizionata al positivo esito del giudizio de qua; - per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto del ricorrente;

Giustizia amministrativa202507982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del 3 luglio 2025 alla rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, nonché gli atti connessi relativi ai percorsi di specializzazione e alle modalità di rinuncia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero ha respinto la rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, ritenendo che la domanda fosse stata definita con rigetto prima del 1° giugno 2024 e che, per tale ragione, la rinuncia non fosse consentita ai sensi del d.l. n. 71/2024, come convertito dalla l. n. 106/2024. Sono stati inoltre impugnati le FAQ ministeriali, il provvedimento pubblicato sulla piattaforma informatica di riconoscimento della professione docente, il D.I. n. 77/2025 sui percorsi di specializzazione INDIRE e l'avviso ministeriale del 4 giugno 2025 sulle modalità e i termini per esercitare la rinuncia, contestando, tra l'altro, l'imposizione dell'utilizzo della sola piattaforma SIDI e chiedendo l'accertamento del diritto a partecipare ai percorsi di specializzazione, la validità della rinuncia e la condanna delle amministrazioni all'adozione delle misure necessarie. In sede cautelare il ricorrente ha ottenuto l'ammissione con riserva ai percorsi, dapprima con decreto monocratico e poi con ordinanza collegiale, sul rilievo che il precedente provvedimento ministeriale di rigetto del riconoscimento era stato annullato dal giudice amministrativo con conseguente obbligo di riesame.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né adottato una pronuncia conclusiva sulla domanda di annullamento. Ha rilevato che, in casi analoghi, la partecipazione ai percorsi di specializzazione ottenuta in forza della misura cautelare può determinare una sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi disposto un incombente istruttorio, assegnando al ricorrente trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una memoria chiarendo se abbia potuto svolgere il percorso di specializzazione inizialmente negato e dichiarando se intenda comunque proseguire il giudizio, anche nell'ipotesi di conseguimento del titolo di specializzazione. Il giudizio è rimasto pertanto interlocutorio.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71

    È richiamato quale base normativa dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

  • l. 29 luglio 2024, n. 106

    È indicata come legge di conversione del d.l. n. 71/2024, richiamata dal Ministero per sostenere l'impossibilità di rinunciare alla domanda di riconoscimento del titolo estero.

  • D.I. 24 aprile 2025, n. 77

    Disciplina i percorsi di specializzazione sul sostegno oggetto della domanda di ammissione e contiene, secondo il ricorso, la disciplina della rinuncia alla domanda di riconoscimento.

  • art. 56 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del decreto monocratico cautelare adottato nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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