Ordinanza n. 1639/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione del Settore Urbanistica e Patrimonio n. 25 del 07-05-2026 (Registro Generale n. 360 del 07-05-2026), recante ad oggetto: "ORDINANZA DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL BENE, DELL'AREA DI SEDIME E DELL'AREA CIRCOSTANTE CON CONSEGUENTE IMMISSIONE IN POSSESSO EX ART. 31 COMMA 3 DPR 380/01" notificata ai ricorrenti in data 11.05.2026; dell'Ordinanza di demolizione n. 48/2001 del 08.06.2001, notificata al dante causa in data 11.06.2001, se ed in quanto attualmente ritenuta lesiva degli interessi dei ricorrenti; del provvedimento del Comune di Casal di Principe prot. n. 1711 del 27.01.2017 (notificato il 30.01.2017), recante annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 150/2008 del 07.08.2008; del verbale di inottemperanza prot. 283 del 30.01.2017 (acquisito al protocollo nr. 2633 del 09/02/2017) redatto dalla Polizia Municipale di Casal di Principe in relazione all'Ordinanza di Demolizione n. 48/2001; di ogni altro atto, presupposto, connesso, consequenziale o comunque propedeutico a quello impugnato, ancorché non conosciuto, che leda in via diretta o indiretta i diritti e gli interessi legittimi degli odierni deducenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione di acquisizione al patrimonio comunale del bene, dell’area di sedime e dell’area circostante, con conseguente immissione in possesso, adottata ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione comunale del 7 maggio 2026 con cui è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale del bene, dell’area di sedime e dell’area circostante, nonché gli atti presupposti o connessi: l’originaria ordinanza di demolizione del 2001, l’annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2008 e il verbale di inottemperanza del 2017. La questione cautelare riguardava, in particolare, la possibilità di fondare l’acquisizione sull’ordinanza di demolizione del 2001 dopo il successivo rilascio del titolo edilizio in sanatoria e il suo successivo annullamento in autotutela.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso la determinazione di acquisizione n. 25 del 7 maggio 2026, fissando l’udienza pubblica per il merito al 10 giugno 2027. Il giudice ha ritenuto l’istanza suscettibile di positiva delibazione perché l’ordinanza di demolizione del 2001 era stata definitivamente superata dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria del 2008; il successivo annullamento in autotutela del titolo edilizio non appariva idoneo a far rivivere l’efficacia dell’originaria ordinanza demolitoria. Secondo la sequenza procedimentale ritenuta corretta, dopo l’annullamento della sanatoria l’amministrazione avrebbe dovuto adottare una nuova ordinanza di demolizione e soltanto in caso di nuova inottemperanza procedere alle conseguenti misure sanzionatorie e acquisitive. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
acquisizione al patrimonio comunale del bene, dell'area di sedime e dell'area circostante con conseguente immissione in possesso
L’acquisizione presuppone una valida e attuale ordinanza di demolizione e la relativa inottemperanza; non può fondarsi automaticamente su un’ordinanza ormai superata dal successivo rilascio di un titolo in sanatoria.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria conseguente all’inottemperanza deve seguire una corretta sequenza procedimentale e non può essere irrogata sulla sola base di un’ordinanza demolitoria non più attuale dopo il rilascio e il successivo annullamento di un titolo in sanatoria.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata in relazione alla sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria supera l’efficacia dell’originaria ordinanza di demolizione relativa al medesimo abuso; il successivo annullamento in autotutela del titolo non determina, di per sé, la reviviscenza dell’ordinanza demolitoria originaria.
- Dopo l’annullamento di un titolo edilizio in sanatoria, l’amministrazione deve adottare una nuova ordinanza di demolizione, consentendo al destinatario di adempiere o di contestarne i presupposti, prima di procedere all’acquisizione gratuita del bene e delle aree pertinenziali per inottemperanza.
- L’acquisizione al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 richiede una situazione di inottemperanza attuale riferita a un ordine di demolizione efficace; non è sufficiente il richiamo a un ordine demolitorio ormai superato da un successivo titolo edilizio.
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