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Sentenza

Sentenza n. 3517/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia ex art. 2, co. 8-bis, L. 241/1990 - della determinazione dirigenziale n. rep. QI/804/2024 del 12.4.2024, notificata in data 26.4.2024, recante la reiezione dell’istanza di Condono prot. 86/215314 sot. 01; - della determinazione dirigenziale n. rep. QI/806/2024 del 12.4.2024, notificata in data 30.4.2024, recante la reiezione dell’istanza di Condono prot. 86/215314 sot. 02; - della determinazione dirigenziale n. rep. QI/811/2024 del 12.4.2024, notificata in data 26.4.2024, recante la reiezione dell’istanza di Condono prot. 86/215314 sot. 03; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto e/o richiamato, ivi comprese le comunicazioni di preavviso di diniego prot. n. QI/198774 del 24.11.2017, prot. n. QI/198776 del 24.11.2017, QI/198777 del 24.11.2017, nonché le Relazioni di Valutazione delle Osservazioni in materia vincolistica prot. QI/11760 del 18.1.2024, n. QI/11759 del 18.1.2024 e n. QI/13666 del 22.1.2024, mai notificate. previo accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulle istanze di sanatoria prot. 86/215314 sot. 01, sot. 02 e sot. 03.

Giustizia amministrativa202407711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dinieghi di tre istanze di condono edilizio relative ad abitazioni realizzate sine titulo, con domanda subordinata di declaratoria di inefficacia e accertamento della formazione del silenzio-assenso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i dinieghi adottati da Roma Capitale sulle tre istanze di condono presentate nel 1986 ai sensi della l. 47/1985, chiedendo anche di accertare la formazione del silenzio-assenso. Hanno dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 35 l. 47/1985 e dell’art. 39 l. 724/1994, sostenendo che il decorso del termine di ventiquattro mesi e il pagamento dell’oblazione avessero perfezionato il silenzio-assenso, con conseguente inefficacia dei dinieghi anche ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990. In subordine, hanno lamentato la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, assumendo che l’amministrazione non avesse esaminato adeguatamente le osservazioni al preavviso di diniego e avesse introdotto nei provvedimenti finali una nuova ragione ostativa, relativa all’insussistenza dei presupposti per il passaggio al secondo condono. Infine, hanno dedotto la violazione della disciplina sui condoni, degli artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990 e l’illegittimo ritardo dell’amministrazione, sostenendo che una tempestiva definizione avrebbe potuto consentire di considerare ultimate le opere e che l’indicazione amministrativa circa la possibilità di accedere al secondo condono avrebbe ingenerato un affidamento sul buon esito della procedura.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto decisiva la questione della conversione delle istanze dal primo al secondo condono. La comunicazione dell’amministrazione circa la possibile applicazione della l. 724/1994 aveva natura meramente informativa e non produceva autonomamente la conversione, che richiedeva un atto di impulso della parte. Tale iniziativa è intervenuta soltanto nel 2014, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 10, comma 5-bis, d.l. 669/1996; le domande sono quindi rimaste soggette alla l. 47/1985. Il giudice ha poi rilevato che le opere non erano state ultimate entro il termine rilevante: i verbali di sequestro penale richiamati nei dinieghi attestavano, dopo la scadenza del termine, la presenza delle sole strutture portanti e la completa mancanza delle tamponature. Ai sensi dell’art. 31, comma 2, l. 47/1985, l’edificio deve essere almeno al rustico, comprensivo delle tamponature esterne; mancava pertanto un presupposto essenziale per il condono. Di conseguenza, il decorso del termine di ventiquattro mesi non poteva determinare il silenzio-assenso, poiché tale effetto presuppone la sussistenza di tutti i requisiti di accoglibilità dell’istanza. Le censure procedimentali sono state respinte perché il diniego di condono è atto vincolato e l’eventuale violazione del contraddittorio non produce effetti vizianti ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990. Sono state inoltre escluse la necessità di una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati e la configurabilità di un affidamento tutelabile nella conservazione di una situazione abusiva, non legittimata dal decorso del tempo. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 35 l. 47/1985

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il silenzio-assenso sul condono può formarsi decorso il termine previsto soltanto quando l’istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità.

  • art. 31, comma 2, l. 47/1985

    si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente

    Per gli edifici destinati alla residenza, l’ultimazione richiede almeno il rustico e la copertura; il rustico comprende necessariamente le tamponature esterne.

  • art. 39 l. 724/1994

    La possibilità di assoggettare la domanda alla disciplina del secondo condono richiede il rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla legge.

  • art. 10, comma 5-bis, d.l. 669/1996

    La domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), del presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge

    L’atto di impulso per il passaggio al secondo condono deve essere presentato entro il termine di sessanta giorni; una richiesta proposta nel 2014 è tardiva.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non comporta l’illegittimità del diniego quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Nei procedimenti di condono edilizio, il carattere vincolato del diniego rende non invalidante la violazione del contraddittorio procedimentale.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    La disposizione non determina l’inefficacia dei dinieghi quando il silenzio-assenso non si è formato per mancanza dei presupposti sostanziali.

Massime di principio

  • La comunicazione dell’amministrazione che prospetti la possibile applicazione di una disciplina di condono diversa da quella originariamente applicabile ha natura informativa e non determina autonomamente la conversione della domanda; occorre un tempestivo atto di impulso del richiedente nei termini stabiliti dalla legge.
  • Nel condono edilizio, un edificio destinato alla residenza può ritenersi ultimato, ai fini della sanatoria, soltanto quando sia almeno al rustico e sia completata la copertura; il rustico comprende necessariamente le tamponature esterne, perché esse rendono individuabili e calcolabili i volumi.
  • Il silenzio-assenso sul condono edilizio non si forma per il solo decorso del termine procedimentale e per il pagamento dell’oblazione, ma richiede che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla disciplina applicabile.
  • Il diniego di condono edilizio è un provvedimento vincolato quando difetta un requisito sostanziale per la sanatoria; in tale ipotesi l’eventuale violazione del contraddittorio procedimentale non determina l’annullabilità dell’atto se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
  • Il diniego di condono o sanatoria edilizia non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati né una motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, e il decorso del tempo non rende tutelabile l’affidamento nella conservazione di una situazione abusiva.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneVizi formali non invalidantiLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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