Cassazione Penale, Sentenza n. 9882/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nicotra Gaetano ha impugnato per cassazione contestando, in un unico motivo, la carenza motivazionale della Corte di appello circa il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la qualificazione giuridica della condotta e la congruità della pena nonostante avesse rinunciato ad altri motivi in appello. Zuccarello Antonio ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per illegittima partecipazione di un giudice onorario e dedotta incidenza di tale vizio sulla decisione; 2) e 3) critica dell'affidamento sulle dichiarazioni del teste Gaetano Greco e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni; 4) censura circa l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. per mancanza di contatto con le vittime e di efficacia intimidatoria personale; 5) contestazione dell'estensione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3), per carenza delle condizioni previste dall'art. 118 c.p.; 6) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza o equivalenza rispetto alle aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché manifestamente infondati o non consentiti. In particolare: per Nicotra il ricorso è inammissibile poiché, avendo concordato in appello la rideterminazione della pena e rinunciato ai restanti motivi, ha precluso la cognizione su questioni ormai non devolute al giudice; per Zuccarello i motivi sono stati ritenuti generici o già valutati correttamente dalla Corte territoriale, la quale ha applicato la "prova di resistenza" e motivato l'insussistenza della rilevanza delle nullità riferite alla presenza del giudice onorario, nonché ha adeguatamente fondato l'applicazione delle aggravanti (in particolare riferite alla contiguità al clan e all'imputazione per concorrente ai sensi dell'art. 118 c.p.). Conseguentemente entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; Nicotra è inoltre condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Rilevata la perdita di materia di cognizione del giudice d'appello su questioni antecedenti quando l'imputato, nella procedura concordata, abbia rinunciato ai motivi: il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 se la parte ha rinunciato ai relativi motivi.
art. 599-bis cod. proc. pen. (applicazione della pena su richiesta in appello)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis è ammissibile solo per i profili espressamente consentiti (es. formazione della volontà, consenso del Procuratore generale, contenuto difforme della pronuncia); questioni rinunciate dalla parte risultano precluse.
art. 185 cod. proc. pen.
"la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo"
La Corte ha applicato il principio che la nullità produce effetti solo se gli atti successivi dipendono logicamente e giuridicamente dall'atto nullo; ha effettuato la "prova di resistenza" per verificare se l'illegittima attività processuale avesse inciso sulla decisione.
d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 12
Richiamata nella censura sulla illegittima partecipazione di un magistrato onorario al collegio: la Corte ha valutato l'eventuale nullità ma ne ha escluso l'effetto invalidante sulla sentenza per mancanza di incidenza decisiva.
art. 416-bis.1 cod. pen.
La Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante soggettiva dell'aver agito al fine di agevolare l'attività mafiosa, riferendo che la consapevolezza della finalità agevolatrice del compartecipe si comunica anche al concorrente.
art. 628, terzo comma, n. 3) cod. pen.
La Corte ha considerato applicabile l'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3) al concorrente, nella misura in cui ricorrono i presupposti di imputazione previsti dall'art. 118 c.p.
art. 118 cod. pen.
Richiamato per giustificare l'estensione di circostanze personali o aggravanti ai concorrenti nel reato quando la qualità o l'effetto aggravante è noto o ricorre per il compartecipe; applicato per imputare a Zuccarello l'aggravante connessa al ruolo di Cavallaro.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per imporre ai ricorrenti l'onere del pagamento delle spese del procedimento e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non dolosa del ricorso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte ha trattato i motivi nei limiti strettamente necessari.
Massime di principio
- La rinuncia, in sede di appello, a motivi di impugnazione nell'ambito di un accordo sulla pena limita la cognizione del giudice e rende inammissibili i ricorsi per cassazione su questioni non devolute.
- La "prova di resistenza" è ammessa per valutare se l'illegittima acquisizione di prove abbia inciso in modo determinante sulla decisione: se le prove lecite sono sufficienti, la sentenza può essere confermata nonostante nullità formali.
- La partecipazione illegittima di un giudice onorario non comporta automaticamente l'annullamento della sentenza; è necessario dimostrare che le attività svolte in udienze viziate abbiano avuto un peso decisivo.
- Le dichiarazioni di collaboratori o testi, se valutate nel complesso e ritenute attendibili dalla Corte territoriale con motivazione coerente, possono reggere una condanna anche se la difesa ne contesta la contraddittorietà.
- Le aggravanti connesse alla mafia (art. 416-bis.1) e quelle riferite alla qualità personale di un altro concorrente possono estendersi al coautore quando questi era consapevole della finalità agevolatrice o della qualità criminale del compartecipe (applicazione dell'art. 118 c.p.).
- La mera assenza di minacce esplicite non esclude l'estorsione se l'azione si inserisce in un contesto intimidatorio prodotto dalla forza di un'organizzazione accreditata.
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