Sentenza n. 1648/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 118/2019, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 118/2019, che aveva respinto le domande di annullamento e di pagamento della quota eccedente del contributo, respinto la domanda di risarcimento da ritardo e declinato la giurisdizione amministrativa sulla domanda di risarcimento da lesione del legittimo affidamento
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
Le società appellanti contestavano la qualificazione come aiuto di Stato dei contributi previsti dall’art. 12 della l. n. 273/2002 e dal d.m. n. 73/2004, sostenendo che la misura avesse natura indennitaria, non conferisse un vantaggio economico e non fosse idonea a incidere sulla concorrenza, poiché subordinata alla distruzione degli impianti e alla cessazione dell’attività. Deducevano inoltre l’illegittimità della sospensione e della mancata erogazione della quota del contributo eccedente 200.000 euro per violazione delle regole sull’autotutela, difetto di motivazione, mancata comunicazione di avvio, contraddittorietà con i precedenti atti ministeriali, violazione del legittimo affidamento e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Contestavano anche il rigetto della domanda di risarcimento da ritardo. Infine sostenevano che la domanda risarcitoria per lesione del legittimo affidamento rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il Ministero proponeva appello incidentale contro le valutazioni del TAR sulla scorrettezza del proprio comportamento e contro la declinatoria di giurisdizione sulla domanda da lesione dell’affidamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il primo motivo d’appello, ritenendo che i contributi costituissero aiuti di Stato soggetti alla preventiva notifica alla Commissione europea. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2025, la misura presentava i requisiti dell’aiuto: intervento mediante risorse statali, vantaggio selettivo, idoneità a incidere sugli scambi e sulla concorrenza. Il vantaggio doveva essere comparato non con il valore dell’impianto ancora funzionante, come sostenuto dalle appellanti, ma con quanto l’impresa avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato decidendo autonomamente di chiudere l’unità produttiva, smantellare gli impianti e vendere macchinari, componenti o rottame, detraendo i costi di distruzione e smaltimento. Le appellanti non avevano provato che tale valore fosse pari o superiore al contributo riconosciuto. Inoltre, il beneficiario finale era comunque un soggetto imprenditoriale. La mancata notifica rendeva doverosa la sospensione o il recupero dell’aiuto illegale, anche d’ufficio e senza necessità di una previa decisione della Commissione. Tale obbligo eurounitario prevaleva sulle regole nazionali in materia di autotutela e rendeva irrilevanti il tempo trascorso, l’omessa comunicazione di avvio, l’insufficienza della motivazione e la contraddittorietà con gli atti precedenti. È stata quindi ritenuta legittima l’erogazione limitata a 200.000 euro e la mancata corresponsione della quota eccedente. È stato respinto anche il motivo sul danno da ritardo: la responsabilità presuppone la certezza della spettanza del bene della vita e la conclusione tardiva del procedimento con un provvedimento favorevole; tale certezza mancava, poiché la quota eccedente costituiva aiuto illegale non erogabile. La domanda non poteva essere qualificata neppure come indennizzo da ritardo, non risultando attivato il potere sostitutivo previsto dalla l. n. 241/1990. È stato invece accolto il motivo relativo alla giurisdizione sulla domanda di risarcimento da lesione del legittimo affidamento. Poiché la domanda riguardava un aiuto di Stato concesso in violazione dell’art. 108, par. 3, TFUE e un comportamento amministrativo riconducibile all’esercizio di potere pubblico, essa rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z-sexies), c.p.a. Il relativo capo della sentenza è stato annullato e la causa è stata rinviata al TAR Veneto per l’esame della domanda risarcitoria. Il primo motivo dell’appello incidentale è stato dichiarato assorbito. Le spese relative alle domande definite sono state compensate; quelle sulla domanda rinviata sono state rimesse al definitivo.
Norme richiamate
art. 12 l. n. 273/2002
Costituisce la base legislativa del programma di razionalizzazione della capacità produttiva nel settore delle fonderie, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
art. 2 d.m. n. 73/2004
Disciplina i contributi per la distruzione fisica degli impianti e individua i criteri di quantificazione, parametrati al margine di contribuzione a costi fissi o al valore residuo degli impianti.
art. 108, par. 3, TFUE
Vieta la messa a esecuzione degli aiuti soggetti a notifica prima della decisione di autorizzazione della Commissione; la violazione impone alle autorità nazionali di sospendere o recuperare l’aiuto illegale.
art. 107, par. 1, TFUE
La misura integra un aiuto di Stato quando conferisce un vantaggio economico selettivo idoneo a incidere sugli scambi e sulla concorrenza, purché il beneficiario non avrebbe potuto ottenere un vantaggio comparabile in normali condizioni di mercato.
art. 30, comma 4, c.p.a.
È stato richiamato dal TAR con riferimento alla tardività della domanda di risarcimento da ritardo, ma il Consiglio di Stato ha deciso la questione sulla base dell’assenza del bene della vita spettante.
art. 2-bis, comma 1, l. n. 241/1990
La responsabilità da ritardo richiede la prova dei presupposti della responsabilità aquiliana e della spettanza certa del bene della vita tardivamente conseguito.
art. 2-bis, comma 2, l. n. 241/1990
L’indennizzo da inosservanza del termine procedimentale presuppone, secondo la decisione, la preventiva attivazione del potere sostitutivo.
art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990
Prevede il potere sostitutivo la cui attivazione è stata ritenuta necessaria per l’indennizzo da ritardo.
art. 133, comma 1, lett. z-sexies), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative ad atti e provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell’art. 108, par. 3, TFUE.
art. 105 c.p.a.
Impone il rinvio al primo giudice quando il giudice d’appello riconosce la giurisdizione amministrativa su una domanda non esaminata dal TAR.
art. 7 l. n. 241/1990
La sua violazione è stata ritenuta irrilevante, poiché l’obbligo eurounitario di sospendere o recuperare l’aiuto illegale prevale sulle garanzie procedimentali dell’autotutela.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Le regole sull’annullamento d’ufficio non ostano alla sospensione o al recupero di aiuti di Stato illegali, attività doverosa e vincolata per l’autorità nazionale.
Massime di principio
- Una misura nazionale costituisce aiuto di Stato quando attribuisce a un’impresa un vantaggio economico selettivo, finanziato mediante risorse statali, idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza; nei settori aperti alla concorrenza, l’idoneità a produrre effetti distorsivi può essere valutata in via astratta, senza la prova di una concreta alterazione del mercato.
- Per verificare se un contributo alla dismissione di impianti attribuisca un vantaggio ottenibile solo grazie all’intervento pubblico, il termine di comparazione è il valore conseguibile in normali condizioni di mercato mediante la chiusura, lo smantellamento e la vendita dei singoli beni o del rottame, considerando anche i costi di distruzione e smaltimento, e non il valore dell’impianto ancora funzionante e produttivo.
- Il divieto di esecuzione degli aiuti di Stato non notificati, previsto dall’art. 108, par. 3, TFUE, ha effetto diretto e vincola tutte le autorità nazionali. In presenza di un aiuto illegale, l’amministrazione deve sospenderne l’erogazione o procedere al recupero anche d’ufficio, senza necessità di una previa decisione della Commissione europea.
- L’obbligo eurounitario di sospendere o recuperare un aiuto di Stato illegale prevale sulle regole nazionali sull’autotutela e può rendere irrilevanti il decorso del tempo, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e la contraddittorietà con precedenti atti favorevoli.
- La responsabilità da danno da ritardo presuppone che il procedimento si sia concluso tardivamente con un provvedimento favorevole e che sia certa la spettanza del bene della vita. Se il bene richiesto non spettava perché l’aiuto era illegale e non erogabile, non è configurabile il danno da ritardo.
- La domanda risarcitoria per lesione dell’incolpevole affidamento riposto in atti relativi alla concessione di un aiuto di Stato illegale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando il danno è riconducibile all’esercizio di potere pubblico e la materia ricade nell’art. 133 c.p.a.
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