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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24757/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 56 e 575 c.p.) e per vizio di motivazione. Il ricorrente contestava che il tentativo di omicidio non si fosse perfezionato perché, dopo i colpi esplosi, avrebbe deciso di non sparare ulteriormente e si sarebbe allontanato (desistenza). Sosteneva altresì l'assenza dell'animus necandi: avrebbe mirato inizialmente al volto solo per intimorire e poi inteso colpire la gamba con finalità lesiva ma non omicida. Il ricorso richiamava elementi probatori (riprese video e fotogrammi) che, a parere del ricorrente, dimostrerebbero la volontà di non uccidere e la scelta di desistere.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha confermato la qualificazione dei fatti come tentato omicidio e porto/detenzione illegale di arma, ritenendo corretta la valutazione dei giudici di merito. La motivazione della Corte di appello, condivisa dalla Cassazione, ha evidenziato la prova indiretta del dolo omicida desumibile dalla condotta: mira iniziale al volto/busto, espressione verbale "io ti uccido", esplosione di due colpi in rapida successione a distanza ravvicinata, direzione del secondo colpo verso l'inguine/arteria femorale (idonea, in concreto, a cagionare la morte) e la reiterazione dell'azione. Si è precisato che la condotta difensiva della vittima o fattori accidentali (movimento della vittima, imprecisione di mira) non escludono l'intenzione omicida. La desistenza volontaria non è applicabile una volta eseguiti atti idonei e inequivoci a produrre l'evento; la possibile successiva decisione dell'imputato di non sparare ancora non integra la desistenza quando gli atti già compiuti hanno perfezionato il tentativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen. (tentativo e desistenza)

    «se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano di per sé un reato diverso»

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la desistenza volontaria esclude la responsabilità per il delitto tentato solo se l'interruzione sia intervenuta prima che siano stati compiuti atti idonei e inequivoci a porre in moto il meccanismo causale dell'evento; una volta eseguiti tali atti, la desistenza non impedisce la configurazione del tentativo (salvo il recesso attivo che effettivamente impedisca l'evento).

  • art. 575 cod. pen. (omicidio)

    Applicata per qualificare il fatto nella forma tentata; la Corte ha ricavato il dolo omicida dagli elementi concreti della condotta (direzione dei colpi, reiterazione, parole minacciose, idoneità a ledere organi vitali).

  • artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (detenzione e porto illegale di arma)

    I reati di detenzione e porto illegale dell'arma sono stati ritenuti sussistenti in relazione al possesso e all'uso della pistola in luogo pubblico.

  • art. 616 cod. (spese del procedimento)

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in linea con l'esito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il dolo nel tentato omicidio può essere provato per via indiretta: conta l'idoneità concreta della condotta a provocare la morte valutata ex post rispetto alla situazione che si presentava all'agente.
  • La direzione dei colpi, la reiterazione delle azioni offensive, la vicinanza temporale dei colpi e le espressioni minacciose pronunciate sono elementi forti per desumere l'animus necandi anche in assenza di ammissioni esplicite.
  • La desistenza volontaria è rilevante solo se intervenuta prima che siano compiuti atti idonei e inequivoci a porre in moto il meccanismo causale dell'evento; decisioni successive all'esecuzione di tali atti non escludono la responsabilità per il tentativo.
  • Le conseguenze lievi o la mancata lesione di organi vitali non escludono il tentativo di omicidio quando tali esiti siano attribuibili a circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente (movimento della vittima, imprecisione, fattori accidentali).
  • L'assenza di un movente chiaramente indicato non impedisce la condanna se la dinamica e gli elementi esterni della condotta dimostrano l'intenzione omicida.
  • Le riprese video e i fotogrammi costituiscono prova rilevante per valutare la direzione dell'arma, la distanza, la rapidità d'azione e la reazione della vittima; vanno valutati congiuntamente ad altri elementi (dichiarazioni, circostanze oggettive).

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