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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3960/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza del 27/07/2022 (che aveva revocato la misura di custodia cautelare a carico di Lama e disposto la sua liberazione), denunciando un vizio di motivazione. In particolare il PM ha contestato una valutazione "atomistica" e parcellizzata degli indizi da parte del giudice del riesame e ha sostenuto che, pur essendo intervenuto un giudicato per fatti fino al 2012, vi erano cospicui e significativi elementi probatori acquisiti successivamente al 2012 che avrebbero dovuto far ritenere configurabile la partecipazione di Lama all'associazione mafiosa "Clan Riviezzi" (ruolo di presidente del circolo "Il Dopo Lavoro", supporto logistico, collegamenti e trasferimenti per i vertici del clan).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso del Procuratore infondato. Ha confermato che la pronuncia di annullamento precedente richiedeva una rigorosa verifica temporale delle prove: gli elementi già oggetto di giudicato assolutorio (fino al 2012) non potevano essere riutilizzati per provare la partecipazione di Lama in un diverso arco temporale, salvo che gli stessi riguardassero effettivamente il nuovo periodo contestato. Esaminati gli ulteriori elementi prodotti dal PM (decreto di rinvio a giudizio, ordinanze cautelari relative ad altri indagati, dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, provvedimenti amministrativi sul circolo), la Corte ha ritenuto che tali elementi non fossero sufficientemente gravi, precisi e concordanti rispetto alla posizione specifica di Lama. Il Tribunale del riesame ha correttamente escluso per lui la sussistenza di indizi che giustificassero la permanenza della misura cautelare; pertanto il provvedimento di revoca della custodia cautelare e di liberazione è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte richiama che la fattispecie di "associazione di tipo mafioso" richiede la prova della condotta tipica con puntuale riferimento al periodo temporale contestato: non è sufficiente riferirsi ad elementi pertinen­ti a un arco temporale già coperto da giudicato assolutorio

  • Sez. un. n. 39915 del 30 ottobre 2002 (Vottari)

    Il principio giurisprudenziale citato chiarisce che il decreto di rinvio a giudizio non equivale di per sé a una valutazione definitiva dei gravi indizi di colpevolezza e non può precludere l'esame del giudice della libertà sulla sussistenza dei presupposti cautelari

  • legge 16 dicembre 1999, n. 479

    Richiamata per osservare che, nonostante le modifiche normative sull'udienza preliminare, il decreto di rinvio mantiene carattere processuale e non sostituisce la valutazione cautelare del giudice

  • principio del giudicato penale (res judicata)

    La Corte sottolinea che gli elementi già rientranti in un giudicato assolutorio non possono essere automaticamente riutilizzati per fondare una nuova imputazione relativa allo stesso periodo: per usare quegli elementi è necessario che essi attengano, in modo chiaro, al nuovo arco temporale contestato

Massime di principio

  • La configurazione dell'associazione di tipo mafioso richiede prove riferite in modo puntuale al periodo temporale contestato; elementi coperti da giudicato assolutorio non possono essere riutilizzati se riferiti al periodo già giudicato
  • Il decreto di rinvio a giudizio non costituisce di per sé prova di colpevolezza né è sufficiente a giustificare misure cautelari contro la libertà personale: il giudice della libertà deve valutare autonomamente la gravità, precisione e concordanza degli indizi
  • Provvedimenti cautelari emessi a carico di altri indagati o ordinanze amministrative (es. sospensioni per criticità di frequentazione di un circolo) possono essere indizi utili, ma non provano automaticamente la partecipazione di uno specifico indagato all'associazione mafiosa
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere valutate con attenzione rispetto al periodo a cui si riferiscono e alla loro attendibilità: dichiarazioni relative a fatti anteriori al giudicato non colmano automaticamente un deficit probatorio successivo
  • Nelle questioni cautelari la valutazione è incentrata sulla posizione individuale dell'indagato: l'esistenza di un'associazione in generale non comporta automaticamente la sussistenza della misura per ogni singolo imputato senza elementi specifici e attuali a suo carico
  • Per rafforzare una richiesta cautelare dopo un giudicato parziale è necessario produrre elementi nuovi, chiari e riferiti temporalmente al nuovo arco contestato, in grado di costituire indizi gravi, precisi e concordanti

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