Sentenza n. 842/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3737/2022 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 3737/2022 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro. Il titolo giudiziale aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2017/18, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, condannando l'amministrazione al pagamento complessivo di 2.000 euro, oltre interessi dal dovuto al saldo. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, producendo l'attestazione del passaggio in giudicato del titolo e la prova della notifica, nonché dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposito modulo per gli ausiliari del giudice. Il TAR ha inoltre precisato che l'incarico di commissario costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né ostacolabile da disposizioni interne, e che i ritardi nell'esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato e di ordinare all'amministrazione l'adempimento dell'obbligo risultante dal titolo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione e l'accoglimento dell'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta può essere applicata analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle emesse ai sensi della legge Pinto, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato analogicamente per la regolazione delle spese di lite a carico dell'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione obbligata il pagamento integrale delle somme riconosciute dal titolo, verificando il passaggio in giudicato e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione, attribuendogli il compito di provvedere su istanza della parte entro un ulteriore termine.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio: non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi a determinate condanne pecuniarie può essere applicata per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme, quando l'incarico sia affidato a un dirigente della stessa amministrazione resistente e rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 676/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 677/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 678/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 679/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 680/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 681/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →